I0TVL


 

La direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999, riguardante "le apparecchiature  radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco  riconoscimento della loro conformità" introduce una sostanziale novità nel  campo del commercio degli apparati radioamatoriali.

Essa stabilisce infatti che le apparecchiature radioamatoriali in commercio  devono essere omologate (salvo che non siano autocostruite o modificate dal  radioamatore stesso); ciò è indicato esplicitamente dall'allegato 1 della  direttiva, che elenca al punto 1, tra le apparecchiature non soggette ad  obbligo di omologazione, le "Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori  ai sensi dell'articolo 1, definizione 53, delle norme radio dell'Unione  internazionale delle telecomunicazioni (ITU), tranne se le apparecchiature si  trovano in commercio".

A questo proposito, sempre nello stesso punto, precisa inoltre che "I kit di  componenti destinati ad essere assemblati da radioamatori e le apparecchiature  in commercio modificate dai radioamatori e ad uso degli stessi non sono  considerati apparecchiature che si trovano in commercio."

 

Di seguito il testo integrale:

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,   visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare  l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189B del trattato(3),  visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'8 dicembre  1998, (1) considerando che il settore delle apparecchiature radio e delle  apparecchiature terminali di telecomunicazione costituisce una componente  fondamentale del mercato delle telecomunicazioni, il quale è, a sua volta, un  elemento chiave dell'economia comunitaria; che le direttive applicabili al  settore delle apparecchiature terminali di telecomunicazione non sono più in  grado di adeguarsi ai cambiamenti previsti nel settore a seguito dell'avvento  di nuove tecnologie, degli sviluppi del mercato e della legislazione in materia  di reti; (2) considerando che, secondo i principi di sussidiarietà e di  proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo della  creazione di un mercato unico, aperto e concorrenziale delle apparecchiature di  telecomunicazione non può essere realizzato in modo sufficiente dagli Stati  membri e può, dunque, essere meglio conseguito dalla Comunità; che le  disposizioni della presente direttiva non vanno al di là di quanto necessario  per il raggiungimento di tale obiettivo; (3) considerando che gli Stati membri possono invocare l'articolo 36 del  trattato per escludere dalla presente direttiva alcune categorie di  apparecchiature; (4) considerando che la direttiva 98/13/CE(4) ha consolidato le disposizioni  relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle  apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluse  le misure per il reciproco riconoscimento della loro conformità; (5) considerando che detta direttiva non contempla una sostanziale fascia del  mercato delle apparecchiature radio; (6) considerando che i beni di duplice uso sono soggetti al regime  comunitario di controllo delle esportazioni istituito dal regolamento (CE) n.  3381/94 del Consiglio(5); (7) considerando che il vasto ambito di applicazione della presente direttiva  richiede nuove definizioni delle espressioni "apparecchiature radio" e  "apparecchiature terminali di telecomunicazione"; che un quadro normativo  idoneo a promuovere il mercato unico delle apparecchiature radio e delle  apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbe consentire uno sviluppo  degli investimenti, della fabbricazione e della vendita al passo con  l'evoluzione tecnologica e del mercato; (8) considerando che, data la crescente importanza delle apparecchiature  terminali di telecomunicazione e delle reti che fanno uso di trasmissione via  radio, oltre che delle apparecchiature collegate attraverso collegamenti  cablati, qualsiasi regolamento relativo alla produzione, al commercio e all'uso  delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di  telecomunicazione dovrebbe coprire entrambe le classi di tali apparecchiature; (9) considerando che la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di  una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle  telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale(6), prevede che le autorità  nazionali di regolamentazione garantiscano la pubblicazione dettagliata delle  specifiche relative alle interfacce tecniche di accesso alla rete, al fine di  garantire un mercato concorrenziale della fornitura di apparecchiature  terminali; (10) considerando che gli obiettivi della direttiva 73/23/CEE del Consiglio,  del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato  entro taluni limiti di tensione(7), sono sufficienti per le apparecchiature  radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, ma senza  applicazione dei limiti di tensione; (11) considerando che i requisiti in materia di protezione relativi alla  compatibilità elettromagnetica, prescritti dalla direttiva 89/336/CEE del  Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica(8), sono sufficienti  per le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di  telecomunicazione; (12) considerando che il diritto comunitario prevede che gli ostacoli alla  libera circolazione delle merci all'interno della Comunità derivanti da  divergenze delle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione dei  prodotti possono giustificarsi solo nella misura in cui i requisiti a livello  nazionale siano necessari e proporzionati; che, pertanto, l'armonizzazione  delle legislazioni deve limitarsi alle disposizioni necessarie a determinare i  requisiti essenziali relativi alle apparecchiature radio e alle apparecchiature  terminali di telecomunicazione; (13) considerando che i requisiti essenziali per una data categoria di  apparecchiature radio o apparecchiature terminali di telecomunicazione  dovrebbero dipendere dalla natura e dalle esigenze della categoria stessa; che  tali requisiti debbono essere applicati con discernimento, per non frenare  l'innovazione tecnologica o la risposta alle esigenze di una libera economia di  mercato; (14) considerando che si dovrebbe vigilare attentamente a che le  apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione non  costituiscano un inutile rischio per la salute; (15) considerando che le telecomunicazioni sono importanti per il benessere e  l'occupazione delle persone disabili, che rappresentano una quota rilevante e  crescente della popolazione in Europa; che, pertanto, le apparecchiature radio  e le apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbero essere  concepite, se del caso, in modo che i disabili possano utilizzarle con un  adattamento nullo o minimo; (16) considerando che le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali  di telecomunicazione possono offrire talune funzioni necessarie per i servizi  di emergenza; (17) considerando che potrebbe essere necessario introdurre nelle  apparecchiature radio e nelle apparecchiature terminali di telecomunicazione  alcune funzioni per impedire che siano violati i dati personali e la vita  privata dell'utente e dell'abbonato e/o per evitare le frodi; (18) considerando che in alcuni casi potrebbero essere necessari  un'interazione via rete con altri apparati ai sensi della presente direttiva e  collegamenti con interfacce del tipo appropriato in tutta la Comunità; (19) considerando che, di conseguenza, dovrebbe essere possibile individuare  ed aggiungere i requisiti specifici essenziali sulla vita privata dell'utente,  funzioni per utenti disabili, funzioni per servizi di emergenza e/o funzioni  per evitare le frodi; (20) considerando il consenso esistente sul fatto che in un mercato  concorrenziale la certificazione volontaria e i sistemi di marcatura elaborati  dalle organizzazioni dei consumatori, dai fabbricanti, dai gestori o dagli  altri operatori dell'industria contribuiscono alla qualità e sono validi  strumenti per accrescere la fiducia dei consumatori nei prodotti e nei servizi  di telecomunicazione; che gli Stati membri potrebbero sostenere tali sistemi;  che siffatti sistemi dovrebbero essere compatibili con le norme del trattato in  materia di concorrenza; (21) considerando che sarebbe necessario impedire il verificarsi di un  inaccettabile deterioramento del servizio per le persone diverse dall'utente  dell'apparecchiatura radio o dell'apparecchiatura terminale di  telecomunicazione; che i fabbricanti di terminali dovrebbero costruire le  apparecchiature in modo da impedire che le reti subiscano danni che rechino un  siffatto deterioramento in condizioni di impiego normali; che occorrerebbe che  i gestori di reti le costruiscano in modo da non obbligare i fabbricanti di  apparecchiature terminali ad adottare provvedimenti sproporzionati per  prevenire danni alle reti; che l'Istituto europeo per le norme di  telecomunicazione (ETSI) dovrebbe tenere debitamente conto di questo obiettivo  all'atto dell'elaborazione di norme relative all'accesso alle reti pubbliche; (22) considerando che dovrebbe essere garantito l'utilizzo efficace dello  spettro delle radiofrequenze in modo da evitare interferenze dannose; che  andrebbe promosso, nella misura del possibile, un uso efficace, conforme agli  sviluppi più recenti, di risorse limitate quali, ad esempio, lo spettro delle  radiofrequenze; (23) considerando che le interfacce armonizzate fra apparecchiature terminali  e reti di telecomunicazione contribuiscono a promuovere mercati competitivi sia  per le apparecchiature terminali sia per i servizi di rete; (24) considerando, tuttavia, che i gestori di reti di telecomunicazioni  pubbliche dovrebbero avere la possibilità di definire le caratteristiche  tecniche delle loro interfacce, fatte salve le norme del trattato in materia di  concorrenza; che, di conseguenza, essi dovrebbero pubblicare specifiche  tecniche di tali interfacce accurate e adeguate per consentire ai produttori di  progettare apparecchiature terminali di telecomunicazione che soddisfino i  requisiti della presente direttiva; (25) considerando, tuttavia, che le norme in materia di concorrenza contenute  nel trattato e la direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988,  relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazione(9),  stabiliscono il principio di trattamento equo, trasparente e non  discriminatorio di tutte le specifiche tecniche che hanno implicazioni  normative; che, di conseguenza, spetta alla Comunità e agli Stati membri,  sentiti gli operatori economici, garantire l'equità del quadro normativo creato  dalla presente direttiva; (26) considerando che spetta agli organismi di normalizzazione europei, in  particolare all'ETSI, garantire che le norme armonizzate siano adeguatamente  aggiornate e redatte in modo tale da offrire un'interpretazione inequivocabile;  che il mantenimento, l'interpretazione e l'attuazione delle norme armonizzate  costituiscono ambiti altamente specializzati e di crescente complessità  tecnica; che detti compiti esigono la partecipazione attiva di esperti scelti  fra gli operatori economici; che in alcune circostanze potrebbe essere  necessario fornire interpretazioni o correzioni di norme armonizzate più  urgenti di quanto non sia possibile attraverso le normali procedure degli  organismi di normalizzazione europei che operano ai sensi della direttiva  98/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che  prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle  regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società  dell'informazione(10); (27) considerando che è nel pubblico interesse disporre di norme armonizzate  a livello europeo, in relazione alla progettazione ed alla produzione di  apparecchiature radio e di apparecchiature terminali di telecomunicazione; che  il rispetto delle suddette norme pone in essere una presunzione di conformità  ai requisiti essenziali; che sono consentiti altri mezzi per dimostrare la  conformità ai requisiti essenziali; (28) considerando che l'assegnazione degli identificatori di categoria delle  apparecchiature dovrebbe scaturire dalle competenze della CEPT/ERC e degli  organismi europei di normalizzazione competenti in materia di  radiocomunicazioni; che altre forme di cooperazione con detti organismi devono  essere incoraggiate nei limiti del possibile; (29) considerando che, per consentire alla Commissione di seguire  efficacemente il controllo del mercato, gli Stati membri dovrebbero fornire le  pertinenti informazioni relative ai tipi di interfaccia, alle norme armonizzate  inadeguate o applicate non correttamente, agli organismi notificati e alle  autorità di sorveglianza; (30) considerando che gli organismi notificati e le autorità di sorveglianza  dovrebbero scambiare informazioni sulle apparecchiature radio e sulle  apparecchiature terminali di telecomunicazione per una sorveglianza efficace  del mercato; che tale cooperazione dovrebbe avvalersi quanto più possibile di  mezzi elettronici; che, in particolare, tale cooperazione dovrebbe consentire  alle autorità nazionali di essere informate in merito alle apparecchiature  radio immesse sul loro mercato, che operano su bande di frequenza non  armonizzate nella Comunità; (31) considerando che i fabbricanti dovrebbero notificare agli Stati membri  l'intenzione di immettere sul mercato un'apparecchiatura radio che utilizza  bande di frequenze la cui utilizzazione non è armonizzata nella Comunità; che  gli Stati membri devono pertanto istituire procedure per tale notifica; che  tali procedure dovrebbero essere adeguate e non dovrebbero costituire procedure  di valutazione della conformità aggiuntive a quelle di cui agli allegati IV o  V; che è auspicabile che dette procedure di notifica siano armonizzate ed  applicate di preferenza con mezzi elettronici e mediante uno sportello unico; (32) considerando che le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali  di telecomunicazione conformi ai requisiti essenziali corrispondenti dovrebbero  poter circolare liberamente; che tali apparecchiature dovrebbero poter essere  messe in servizio agli scopi previsti; che la messa in servizio può essere  subordinata ad autorizzazioni per l'uso dello spettro delle radiofrequenze e la  fornitura del servizio interessato; (33) considerando che in occasione di fiere, esposizioni, ecc., deve essere  possibile esporre apparecchiature radio e apparecchiature terminali di  telecomunicazione non conformi alla presente direttiva; che le parti  interessate dovrebbero tuttavia essere correttamente informate del fatto che  tali apparecchiature non sono conformi e non possono essere acquistate nelle  condizioni in cui si trovano; che gli Stati membri hanno facoltà di limitare la  messa in servizio, inclusa l'accensione, delle apparecchiature radio esposte  per ragioni legate a un'utilizzazione efficace e appropriata dello spettro  delle radiofrequenze, alla prevenzione di interferenze nocive o a questioni  inerenti la salute pubblica; (34) considerando che le radiofrequenze sono assegnate a livello nazionale e  che, nella misura in cui non sono state armonizzate, esse restano di competenza  esclusiva degli Stati membri; che è necessario prevedere una disposizione di  salvaguardia che consenta agli Stati membri, a norma dell'articolo 36 del  trattato, di vietare, limitare o chiedere il ritiro dal rispettivo mercato di  apparecchiature radio che hanno causato o che si presume ragionevolmente  causeranno in futuro interferenze dannose; che le interferenze con le  radiofrequenze assegnate a livello nazionale costituiscono un valido motivo per  cui gli Stati membri possono decidere di adottare misure di salvaguardia; (35) considerando che i fabbricanti sono responsabili in caso di danni  causati da apparecchi difettosi a norma delle disposizioni della direttiva  85/374/CEE del Consiglio(11); che, a prescindere da ogni responsabilità in capo  al fabbricante, qualsiasi persona che importi nella Comunità un apparecchio e  che lo metta in vendita nell'ambito della propria attività economica è  responsabile ai sensi della medesima direttiva; che il fabbricante, il suo  rappresentante autorizzato o la persona responsabile dell'immissione  dell'apparecchio sul mercato comunitario sono responsabili in virtù delle norme  sulla responsabilità contrattuale e non vigenti negli Stati membri; (36) considerando che le misure che è opportuno che gli Stati membri o la  Commissione adottino allorquando un'apparecchiatura dichiarata conforme alle  disposizioni della presente direttiva provoca seri danni ad una rete o  interferenze radio dannose verranno determinate a norma dei principi generali  del diritto comunitario, in particolare dei principi di obiettività, di  proporzionalità e di non discriminazione; (37) considerando che il 22 luglio 1993 il Consiglio ha adottato la decisione  93/465/CEE, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di  valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione  della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di  armonizzazione tecnica(12); che le procedure di valutazione di conformità  applicabili andrebbero scelte preferibilmente tra quelle di cui ai moduli  previsti dalla suddetta decisione; (38) considerando che gli Stati membri possono esigere che gli organismi  notificati da essi designati e le loro autorità di sorveglianza siano  accreditati secondo appropriate norme europee; (39) considerando che è opportuno che la conformità dell'apparecchiatura  radio o dell'apparecchiatura terminale di telecomunicazione ai requisiti delle  direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE possa essere dimostrata mediante le procedure  definite in tali direttive, qualora gli apparecchi rientrino nell'ambito di  applicazione delle medesime; che, quindi, si può far ricorso alla procedura di  cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 89/336/CEE, se l'applicazione  delle norme armonizzate pone in essere una presunzione di conformità ai  requisiti in materia di protezione; che si può far ricorso alla procedura di  cui all'articolo 10, paragrafo 2, se il fabbricante non ha applicato norme  armonizzate o se queste norme non esistono; (40) considerando che le imprese della Comunità dovrebbero beneficiare di un  accesso ai mercati dei paesi terzi efficace e paragonabile e godervi di un  trattamento simile a quello riservato nella Comunità alle imprese appartenenti  interamente o in maggioranza ovvero effettivamente controllate da cittadini del  paese terzo interessato; (41) considerando che è opportuno istituire un comitato che riunisca le parti  direttamente coinvolte nell'applicazione della regolamentazione delle  apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione,  in particolare gli organismi nazionali preposti alla valutazione di conformità  e quelli responsabili della sorveglianza del mercato, per aiutare la  Commissione ad ottenere un'applicazione armonizzata e proporzionata delle  disposizioni che soddisfi le esigenze del mercato e del grande pubblico; che,  nei casi appropriati, sarebbe necessario consultare i rappresentanti dei  gestori nel settore della telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei  fabbricanti e dei fornitori di servizi; (42) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato concluso un modus vivendi  tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concernente le misure  di attuazione di atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B  del trattato(13); (43) considerando che la Commissione dovrebbe sorvegliare l'attuazione e  l'applicazione pratica di questa e di altre direttive pertinenti e prendere le  iniziative atte a garantire che l'applicazione di tutte le direttive pertinenti  sia coordinata, al fine di evitare perturbazioni delle apparecchiature di  telecomunicazione, che possano pregiudicare la salute umana o i beni; (44) considerando che il funzionamento della presente direttiva andrebbe  esaminato a tempo debito, in base agli sviluppi del settore delle  telecomunicazioni ed all'esperienza acquisita nell'applicazione dei requisiti  essenziali e delle procedure di valutazione della conformità di cui alla  presente direttiva; (45) considerando che è necessario garantire che, a seguito delle modifiche  della regolamentazione, la transizione dal regime precedente sia graduale, per  evitare una destabilizzazione del mercato e l'incertezza del diritto; (46) considerando che la presente direttiva sostituisce la direttiva  98/13/CE, che andrebbe pertanto abrogata; che le direttive 73/23/CEE e  89/336/CEE non saranno più applicabili agli apparecchi contemplati dalla  presente direttiva, con l'eccezione dei requisiti in materia di protezione e di  sicurezza e di talune procedure di valutazione della conformità,

hanno adottato la presente direttiva:

 

 

 

 

CAPO I - ASPETTI GENERALI

 

Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo

 

1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo per l'immissione sul  mercato, la libera circolazione e la messa in servizio nella Comunità delle  apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

2. Allorché l'apparecchio di cui all'articolo 2, lettera a), contiene, come  parte integrante o accessoria: a) un dispositivo medico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 93/42/CEE  del Consiglio, del 14 giugno 1993, riguardante i dispositivi medici(14), o b) un dispositivo medico impiantatile attivo ai sensi dell'articolo 1 della  direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento  delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici  impiantatili attivi(15), l'apparecchio è disciplinato dalla presente direttiva, fatta salva  l'applicazione, rispettivamente, delle direttive 93/42/CEE e 90/385/CEE  relative ai dispositivi medici ed ai dispositivi medici impiantabili attivi..

3. Allorché l'apparecchio costituisce un componente o un'entità tecnica  distinta di un veicolo ai sensi della direttiva 72/245/CEE del Consiglio(16),  concernente le perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)  dei veicoli o un componente o un'entità tecnica distinta di un veicolo ai sensi  dell'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992,  relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote(17),  l'apparecchio è disciplinato dalla presente direttiva, fatta salva  l'applicazione, rispettivamente, delle direttive 72/245/CEE e 92/61/CEE.

4. La presente direttiva non si applica alle apparecchiature elencate  nell'allegato I.

5. La presente direttiva non si applica agli apparecchi usati esclusivamente  nelle attività concernenti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello  Stato (compresa la prosperità economica dello Stato, nel caso di attività  riguardanti questioni connesse con la sicurezza dello Stato) e nelle attività  dello Stato in materia di diritto penale.

 

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni: a) "apparecchio": qualsiasi apparecchiatura che sia o un'apparecchiatura  radio o un'apparecchiatura terminale di telecomunicazione o entrambe; b) "apparecchiatura terminale di telecomunicazione": è un prodotto che  consente la comunicazione, o un suo componente essenziale, destinato ad essere  connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di  reti pubbliche di telecomunicazione (vale a dire, di reti di telecomunicazione  utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di  telecomunicazione accessibili al pubblico); c) "apparecchiatura radio": è il prodotto, o un suo componente essenziale, in  grado di comunicare mediante l'emissione e/o la ricezione di onde radio  impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali; d) "onde radio": onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra 9 kHz e  3000 GHz, propagate nello spazio senza guida artificiale; e) "interfaccia": i) un punto terminale di rete, che costituisce un punto di connessione  materiale, tramite il quale l'utente può avere accesso alla rete pubblica di  telecomunicazione, e/o ii) un'interfaccia aria che specifica il cammino radio tra le apparecchiature  radio e le loro specifiche tecniche; f) "categoria di apparecchiature": categoria che individua particolari tipi  di apparecchi che, ai sensi della presente direttiva, sono considerati simili e  che specifica a quali interfacce l'apparecchio è destinato ad essere collegato.  L'apparecchio può appartenere a più di una categoria di apparecchiature; g) "dossier tecnico di fabbricazione": è la documentazione che descrive  l'apparecchio e fornisce informazioni e spiegazioni su come sono stati  rispettati i requisiti essenziali applicabili; h) "norma armonizzata": è la specificazione tecnica adottata da un organismo  di normalizzazione riconosciuto, in forza di un mandato della Commissione e  secondo le procedure definite dalla direttiva 98/34/CE allo scopo di stabilire  un "requisito europeo", al quale non è obbligatorio conformarsi; i) "interferenze dannose": interferenze che pregiudicano il funzionamento di  un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che  deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di  radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o  nazionali applicabili.

 

Articolo 3 - Requisiti essenziali

 

1.. I seguenti requisiti essenziali sono applicabili a tutti gli apparecchi: a) la protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi  altra persona, compresi gli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di  sicurezza previsti dalla direttiva 73/23/CEE, ma senza applicazione dei limiti  minimi di tensione; b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la compatibilità  elettromagnetica previsti dalla direttiva 89/336/CEE.

2. Inoltre, le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare  efficacemente lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali  e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose.

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 15, la Commissione può stabilire  che gli apparecchi all'interno di determinate categorie o determinati tipi di  apparecchi siano costruiti in modo da: a) interagire tramite reti con altri apparecchi e poter essere collegati ad  interfacce di tipo appropriato all'interno della Comunità; e/o da b) non danneggiare la rete o il suo funzionamento né abusare delle risorse  della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; e/o  da c) contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati  personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato; e/o da d) supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi; e/o da e) supportare funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi  d'emergenza; e/o da f) supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti  disabili, nel caso di determinati tipi di apparecchi.

 

Articolo 4 - Notifica e pubblicazione delle specifiche di interfaccia   1 Gli Stati membri notificano alla Commissione le interfacce da essi  disciplinate, qualora non siano state notificate ai sensi delle disposizioni  della direttiva 98/34/CE. La Commissione, dopo aver consultato il comitato  secondo la procedura di cui all'articolo 15, stabilisce l'equivalenza tra le  interfacce notificate e assegna un identificatore di categoria delle  apparecchiature, che viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità  europee.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i tipi di interfaccia offerti  in tale Stato dai gestori delle reti pubbliche di telecomunicazione. Gli Stati  membri provvedono affinché tali gestori pubblichino le specifiche tecniche  esatte ed adeguate di tali interfacce prima di rendere disponibili al pubblico  i servizi forniti mediante dette interfacce, e pubblichino regolarmente le  specifiche aggiornate. Le specifiche debbono essere sufficientemente  dettagliate da consentire la progettazione di apparecchiature terminali di  telecomunicazione in grado di utilizzare tutti i servizi forniti mediante  l'interfaccia in questione. Le specifiche contengono, tra l'altro, tutte le  informazioni necessarie per consentire ai fabbricanti di realizzare, a loro  scelta, le prove necessarie per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili  alle apparecchiature terminali di telecomunicazione. Gli Stati membri  provvedono affinché dette specifiche siano rese prontamente disponibili da  parte dei gestori.

 

Articolo 5 - Norme armonizzate

 

1. Gli Stati membri presumono che gli apparecchi conformi alle norme tecniche  armonizzate, o a parte di esse, i cui numeri di riferimento siano stati  pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono conformi ai  requisiti essenziali elencati nell'articolo 3, nella misura in cui siano  contemplati nelle dette norme armonizzate o in parte di esse.

2. Quando uno Stato membro o la Commissione reputano che la conformità con  una norma armonizzata non garantisce il rispetto dei requisiti essenziali di  cui all'articolo 3 che detta norma dovrebbe soddisfare, la Commissione o lo  Stato membro si rivolgono al comitato.

3. In caso di carenze delle norme armonizzate rispetto ai requisiti  essenziali, la Commissione, dopo aver consultato il comitato e secondo la  procedura di cui all'articolo 14, può pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle  Comunità europee orientamenti per l'interpretazione delle norme armonizzate o  le condizioni alle quali il rispetto di dette norme dà luogo a una presunzione  di conformità. Dopo aver consultato il comitato e secondo la procedura di cui  all'articolo 14, la Commissione può revocare le norme armonizzate mediante la  pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità  europee.

 

Articolo 6 - Immissione sul mercato

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli apparecchi siano immessi sul  mercato soltanto se rispettano gli opportuni requisiti essenziali di cui  all'articolo 3, nonché le altre disposizioni pertinenti della presente  direttiva, quando sono adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e  utilizzati ai fini previsti. Essi non sono soggetti ad ulteriori disposizioni  nazionali per quanto riguarda l'immissione sul mercato.

2. Nell'adottare una decisione circa l'applicazione dei requisiti essenziali  di cui all'articolo 3, paragrafo 3, la Commissione determina la data di  applicazione dei requisiti. Se viene stabilito che una categoria delle  apparecchiature deve essere conforme ai particolari requisiti essenziali di cui  all'articolo 3, paragrafo 3, qualsiasi apparecchio della categoria di  apparecchiature in questione immesso sul mercato prima della data di attuazione  determinata dalla Commissione può continuare ad essere immesso sul mercato per  un periodo ragionevole. La data di attuazione e il periodo saranno stabiliti  dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il fabbricante o la persona  responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio forniscano all'utente  le informazioni sull'uso cui l'apparecchio è destinato, unitamente alla  dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali. Nel caso delle  apparecchiature radio, tali informazioni dovranno essere sufficienti per  identificare sull'imballaggio o nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio gli  Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro dove  l'apparecchiatura in questione è destinata ad essere utilizzata e dovranno  avvertire l'utente attraverso le marcature sull'apparecchio di cui all'allegato  VII, paragrafo 5, di eventuali restrizioni o richieste di autorizzazione  necessarie per l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri. Nel  caso delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, tali informazioni  dovranno essere sufficienti per individuare le interfacce delle reti pubbliche  di telecomunicazioni cui l'apparecchiatura è destinata a collegarsi. Per tutti  gli apparecchi tali informazioni devono essere esposte in maniera visibile.

4. Nel caso di un'apparecchiatura radio che utilizzi bande di frequenza la  cui utilizzazione non è armonizzata nella Comunità, il fabbricante o il suo  mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile dell'immissione  dell'apparecchiatura sul mercato notifica la propria intenzione di immettere  l'apparecchiatura sul mercato all'autorità nazionale che, nello Stato membro in  questione, è responsabile della gestione dello spettro delle radiofrequenze.

Questa notifica è fatta non meno di quattro settimane prima dell'inizio  dell'immissione sul mercato e fornisce informazioni circa le caratteristiche  radio dell'apparecchiatura (in particolare banda di frequenza, spaziatura tra i  canali, tipo di modulazione e potenza RF) e il numero d'identificazione  dell'organismo notificato di cui all'allegato IV o all'allegato V.

 

Articolo 7 - Messa in servizio e diritto di collegamento   1. Gli Stati membri autorizzano la messa in servizio degli apparecchi per lo  scopo cui sono destinati se essi sono conformi ai pertinenti requisiti  essenziali di cui all'articolo 3 e alle altre disposizioni pertinenti della  presente direttiva.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 ed eventuali condizioni connesse  all'autorizzazione per la fornitura del servizio in questione ai sensi della  normativa comunitaria, gli Stati membri possono limitare la messa in servizio  di apparecchiature radio solo per motivi connessi all'uso efficace ed  appropriato dello spettro delle radiofrequenze, per evitare interferenze  dannose o per questioni di sanità pubblica.

3. Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri provvedono affinché i gestori  di reti pubbliche di telecomunicazione non rifiutino di collegare  apparecchiature terminali di telecomunicazione ad apposite interfacce per  motivi tecnici, qualora dette apparecchiature siano conformi ai requisiti di  cui all'articolo 3.

4. Qualora uno Stato membro ritenga che un apparecchio dichiarato conforme  alla presente direttiva provochi seri danni ad una rete o interferenze radio  dannose, o disturbi la rete o il suo funzionamento, il gestore può essere  autorizzato a rifiutare o ad interrompere il collegamento o a ritirare dal  servizio tale apparecchio. Gli Stati membri notificano dette autorizzazioni  alla Commissione, che convoca una riunione del comitato, il quale esprime un  parere in materia. Dopo aver consultato il comitato la Commissione può avviare  le procedure di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3. La Commissione e gli Stati  membri possono inoltre adottare altre misure opportune.

5. In caso di emergenza, l'operatore può disinserire gli apparecchi, qualora  la protezione della rete richieda che l'apparecchiatura sia prontamente  disinserita e qualora si possa offrire senza indugi all'utente una soluzione  alternativa, senza costi a suo carico. L'operatore informa immediatamente  l'autorità nazionale responsabile dell'attuazione del paragrafo 4 e  dell'articolo 9.

 

Articolo 8 - Libera circolazione degli apparecchi

 

1. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul  mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la  marcatura CE di cui all'allegato VII che ne indica la conformità con tutte le  disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione  della conformità di cui al capo II. Ciò non pregiudica gli articoli 6,  paragrafo 4, 7, paragrafo 2, e 9, paragrafo 5.

2. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni commerciali, ecc., gli  Stati membri non creano ostacoli all'esposizione di un apparecchio che non  rispetti la presente direttiva, purché un'indicazione visibile segnali  chiaramente che l'apparecchio non può essere commercializzato o messo in  servizio finché non sia reso conforme.

3. Qualora l'apparecchio sia soggetto ad altre direttive che riguardano altri  aspetti e prevedano altresì l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima deve  indicare che l'apparecchio soddisfa anche le disposizioni di queste altre  direttive. Tuttavia, qualora una o più di queste direttive consentano al  fabbricante, per un periodo transitorio, di scegliere quali disposizioni  applicare, la marcatura CE indicherà che l'apparecchio soddisfa esclusivamente  le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In questo caso, i  riferimenti a queste direttive, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle  Comunità europee, devono figurare nei documenti, avvisi o istruzioni richieste  da queste direttive e che accompagnano tali prodotti.

 

Articolo 9 - Salvaguardia

 

1. Qualora uno Stato membro accerti che un apparecchio contemplato dalla  presente direttiva non è conforme ai requisiti della stessa, esso adotta tutti  i provvedimenti necessari nel proprio territorio per ritirare detto apparecchio  dal mercato o dal servizio, proibirne l'immissione sul mercato o la messa in  servizio o limitarne la libera circolazione.

2. Lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione ogni  provvedimento di cui sopra, indicandone i motivi e precisando se la non  conformità sia dovuta: a) ad una non corretta applicazione delle norme armonizzate di cui  all'articolo 5, paragrafo 1, b) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, c) al mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, laddove  l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate di cui all'articolo 5,  paragrafo 1.

3. Qualora i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano dovuti alla non  corretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo  1, o al mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, laddove  l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate di cui all'articolo 5,  paragrafo 1, la Commissione consulta le parti interessate al più presto. La  Commissione comunica immediatamente agli Stati membri le sue conclusioni e  comunica se ritenga giustificati i provvedimenti entro due mesi dalla notifica  alla Commissione di detti provvedimenti.

4. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia dovuta a lacune delle norme  armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione si rivolge al  comitato entro due mesi. Il comitato esprime un parere secondo la procedura di  cui all'articolo 14. Dopo tali consultazioni la Commissione informa gli Stati  membri delle sue conclusioni e se ritenga giustificata l'azione dello Stato  membro. In caso affermativo, ne informa senza indugio lo Stato membro ed avvia  la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

5. a) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, uno Stato membro  può, a norma del trattato e, in particolare, dei suoi articoli 30 e 36,  adottare misure appropriate allo scopo di: i) vietare o limitare l'immissione sul suo mercato; e/o ii) esigere il ritiro dal suo mercato di apparecchiature radio, compresi tipi di apparecchiature radio, che hanno  causato o che si presume ragionevolmente causeranno in futuro interferenze  dannose, comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati sulle  bande di frequenza nazionali assegnate.

b) Allorché uno Stato membro adotta misure ai sensi della lettera a), ne  informa immediatamente la Commissione, precisando le ragioni della loro  adozione.

6. Qualora uno Stato membro notifichi alla Commissione una misura di cui ai  paragrafi 1 o 5, la Commissione informa a sua volta gli altri Stati membri e  consulta il comitato in materia.

Qualora, dopo tale consultazione, la Commissione ritenga che: - la misura sia giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che  ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri; - la misura sia ingiustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro e  lo invita a revocare la misura.

7. La Commissione tiene un registro dei casi notificati dagli Stati membri,  che essi possono consultare su richiesta.

 

 

 

CAPO II - VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

 

Articolo 10 - Procedure di valutazione della conformità   1. Le procedure di valutazione della conformità indicate nel presente  articolo devono essere applicate per dimostrare la conformità dell'apparecchio  a tutti i requisiti essenziali pertinenti definiti nell'articolo 3.

2. A scelta del fabbricante, la conformità dell'apparecchio ai requisiti  essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), può essere  dimostrata mediante le procedure definite, rispettivamente, nelle direttive  73/23/CEE e 89/336/CEE, qualora l'apparecchio rientri nell'ambito di  applicazione di tali direttive in alternativa alle procedure indicate in  prosieguo.

3. Le apparecchiature terminali di telecomunicazione che non impiegano lo  spettro assegnato alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali e le componenti di  ricezione delle apparecchiature radio sono sottoposte alle procedure descritte  negli allegati II, IV o V, a scelta del fabbricante.

4. Qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate di cui  all'articolo 5, paragrafo 1, le apparecchiature radio non contemplate nel  paragrafo 3 sono sottoposte a una delle procedure descritte negli allegati III,  IV o V, a scelta del fabbricante.

5. Qualora il fabbricante non abbia applicato o abbia applicato solo in parte  le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le apparecchiature  radio non contemplate nel paragrafo 3 del presente articolo sono sottoposte  alle procedure descritte nell'allegato IV o nell'allegato V, a scelta del  fabbricante.

6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione  della conformità di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono redatti in una lingua  ufficiale dello Stato membro in cui viene applicata la procedura o in una  lingua ammessa dall'organismo notificato.

 

Articolo 11 - Organismi notificati e autorità di sorveglianza   1. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi da essi  designati per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 10. Per  individuare gli organismi da designare gli Stati membri applicano i criteri  stabiliti nell'allegato VI.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità stabilite nel  rispettivo territorio che devono svolgere i compiti di sorveglianza connessi  all'applicazione della presente direttiva.

3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un  elenco degli organismi notificati accompagnato dai rispettivi numeri di  identificazione e dai compiti loro assegnati. Essa pubblica inoltre nella  Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco delle autorità di  sorveglianza. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni  necessarie per aggiornare gli elenchi in questione.

 

 

 

 

CAPO III - MARCATURA CE DI CONFORMITÀ E ISCRIZIONI   Articolo 12 - Marcatura CE   1. L'apparecchio conforme a tutti i requisiti essenziali pertinenti è  contraddistinto dalla marcatura CE di conformità prevista nell'allegato VII.  Tale marcatura è apposta sotto la responsabilità del fabbricante, del suo  rappresentante autorizzato nella Comunità o della persona responsabile  dell'immissione dell'apparecchio sul mercato.

Quando si ricorre alle procedure di cui agli allegati III, IV o V, la  marcatura è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo  notificato previsto nell'articolo 11, paragrafo 1. Le apparecchiature radio  sono inoltre accompagnate dall'identificatore della categoria di  apparecchiature, ove ne sia stato assegnato uno. È consentito apporre  sull'apparecchiatura altre marcature, purché non riducano la visibilità e la  leggibilità della marcatura CE di conformità.

2. Nessun apparecchio, sia esso conforme o meno ai requisiti essenziali  pertinenti, può recare marchi idonei a trarre in inganno i terzi quanto al  significato e alla forma della marcatura CE di cui all'allegato VII.

3. Lo Stato membro competente adotta le misure appropriate nei confronti di  chi ha apposto una marcatura non conforme ai paragrafi 1 e 2. Se non è  possibile identificare la persona che ha apposto la marcatura, la misura  appropriata può essere adottata contro chi deteneva l'apparecchio al momento in  cui è stata riscontrata la non conformità.

4. L'apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del  modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della  persona responsabile dell'immissione sul mercato.

 

 

 

 

CAPO IV - IL COMITATO

 

Articolo 13 - Istituzione del comitato

 

La Commissione è assistita da un comitato, il comitato per la valutazione  della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle  telecomunicazioni (TCAM) composto da rappresentanti degli Stati membri e  presieduto da un rappresentante della Commissione.

 

Articolo 14 - Procedura del comitato consultivo

 

1. Il comitato è consultato sulle questioni disciplinate dall'articolo 5,  dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 7, paragrafo 4, dall'articolo 9,  paragrafo 4, e dall'allegato VII, punto 5.

2. La Commissione consulta periodicamente il comitato in merito all'attività  di sorveglianza connessa all'applicazione della presente direttiva e, se del  caso, elabora gli opportuni orientamenti.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto  delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può  fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, esprime il proprio  parere sul progetto, ricorrendo, se necessario, a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha facoltà di  chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere espresso dal  comitato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del suo  parere e decide entro un mese dalla ricezione del parere.

4. La Commissione consulta periodicamente i rappresentanti dei fornitori di  reti di telecomunicazione, dei consumatori e dei fabbricanti, e informa  regolarmente il comitato del risultato di dette consultazioni.

 

Articolo 15 - Procedura del comitato di regolamentazione   1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, la seguente procedura si  applica alle questioni contemplate dall'articolo 3, paragrafo 3, e  dall'articolo 4, paragrafo 1.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto  delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto  entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della  questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista  dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che  il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in  sede di comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati  membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non  partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere  del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza  di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in  merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza  qualificata.

Se, allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del rinvio al  Consiglio, il Consiglio non ha deliberato la Commissione adotta le misure  proposte.

 

 

 

 

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Articolo 16 - Paesi terzi

 

1. Gli Stati membri possono informare la Commissione delle difficoltà di  ordine generale incontrate, giuridiche o pratiche, da imprese comunitarie con  riguardo all'immissione sul mercato di paesi terzi, che siano state loro  segnalate.

2. Qualora venga informata di siffatte difficoltà, la Commissione può, se  necessario, presentare al Consiglio proposte relative ad un appropriato mandato  di negoziato al fine di ottenere diritti paragonabili per le imprese  comunitarie in tali paesi terzi. Il Consiglio decide a maggioranza  qualificata.

3. Le misure decise a norma del paragrafo 2 lasciano impregiudicati gli  obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti da accordi  internazionali in materia.

 

Articolo 17 - Riesame e relazione

 

Per la prima volta entro il 7 ottobre 2000, e successivamente ogni tre anni,  la Commissione analizza l'applicazione della presente direttiva e presenta una  relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione indica,  tra l'altro, i progressi compiuti nella elaborazione delle norme pertinenti,  nonché i problemi eventualmente insorti nel corso dell'applicazione; descrive  le attività del comitato, valuta i progressi compiuti nella realizzazione, a  livello comunitario, di un mercato aperto e concorrenziale degli apparecchi ed  esamina come debba essere sviluppato il quadro normativo per l'immissione sul  mercato e la messa in servizio degli apparecchi allo scopo di: a) garantire la realizzazione di un sistema coerente a livello comunitario  per tutti gli apparecchi; b) agevolare la convergenza dei settori delle telecomunicazioni,  dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione; c) consentire l'armonizzazione di misure normative a livello internazionale..

In particolare, la reazione esamina se siano ancora necessari requisiti  essenziali per tutte le categorie di apparecchi interessati e se le procedure  di cui all'allegato IV, terzo comma, siano adeguate per garantire che i  requisiti essenziali sono soddisfatti per gli apparecchi contemplati da detto  allegato. Se del caso, nella relazione possono essere proposte ulteriori misure  per la piena realizzazione dell'obiettivo della direttiva.

 

Articolo 18 - Disposizioni transitorie

 

1. Le norme tecniche previste nella direttiva 73/23/CEE o nella direttiva  89/336/CEE i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale  delle Comunità europee possono costituire la base per la presunzione di  conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere  a) e b). Le regolamentazioni tecniche comuni previste nella direttiva 98/13/CE,  i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle  Comunità europee, possono costituire la base per la presunzione di conformità  agli altri requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3. La  Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco  di riferimenti a dette norme, immediatamente dopo l'entrata in vigore della  presente direttiva.

2. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato e la messa in  servizio di apparecchi che ottemperano alle disposizioni della direttiva  98/13/CE o alle norme in vigore nel loro territorio, immessi per la prima volta  sul mercato anteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva o  entro due anni dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

3. Fatti salvi i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli  Stati membri possono, chiedere di continuare ad esigere, per un periodo massimo  di trenta mesi dopo la data menzionata nell'articolo 19, paragrafo 1, prima  frase e ai sensi delle disposizioni del trattato, che le apparecchiature  terminali di telecomunicazione non abbiano la possibilità di recare un  inaccettabile deterioramento di un servizio di telefonia vocale accessibile  nell'ambito di un servizio universale, quale definito dalla direttiva  98/10/CE.

Lo Stato membro comunica alla Commissione i motivi per cui chiede di  continuare ad esigere tale requisito, la data entro la quale per il servizio  interessato non sarà più necessario il requisito e le misure previste per  rispettare tale scadenza. La Commissione esamina la richiesta tenendo conto  della situazione particolare dello Stato membro e dell'esigenza di garantire un  quadro normativo coerente a livello comunitario e comunica allo Stato membro se  ritiene che la situazione particolare in detto Stato membro giustifichi il  mantenimento del requisito e, in caso affermativo, fino a quando sia  giustificato mantenerlo.

 

Articolo 19 - Recepimento

 

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 7 aprile 2000 le  disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per  conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la  Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dall'8 aprile  2000.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, esse contengono un riferimento  alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto  della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise  dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di  diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente  direttiva.

 

Articolo 20 - Abrogazione

 

1. La direttiva 98/13/CE è abrogata a decorrere dall'8 aprile 2000.

2. La presente direttiva non è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo  2, paragrafo 2, della direttiva 89/336/CEE. A decorrere dall'8 aprile 2000 agli  apparecchi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva  non si applicano le disposizioni della direttiva 89/336/CEE, tranne i requisiti  in materia di protezione di cui all'articolo 4 e all'allegato III e la  procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e  2, e all'allegato I della direttiva 89/336/CEE.

3. A decorrere dall'8 aprile 2000 agli apparecchi che rientrano nell'ambito  d'applicazione della presente direttiva non si applicano le disposizioni della  direttiva 73/23/CEE, tranne gli obiettivi in materia di requisiti di sicurezza  di cui all'articolo 2 e all'allegato I e la procedura di valutazione della  conformità di cui agli allegati III, parte B, e IV della direttiva 73/23/CEE.

 

Articolo 21 - Entrata in vigore

 

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella  Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

Articolo 22 - Destinatari

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1999.

 

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

 

Per il Consiglio

Il Presidente

W. RIESTER

 

(1) GU C 248 del 14.8.1997, pag. 4.

(2) GU C 73 del 9.3.1998, pag. 10.

(3) Parere del Parlamento europeo del 29 gennaio 1998 (GU C 56 del 23.2.1998,  pag. 27), posizione comune del Consiglio dell'8 giugno 1998 (GU C 227 del  20.7.1998, pag. 37) e decisione del Parlamento europeo del 6 ottobre 1998 (GU C  328 del 26.10.1998, pag. 32). Decisione del Consiglio del 25 gennaio 1999 e  decisione del Parlamento europeo del 10 febbraio 1999.

(4) GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1.

(5) GU L 367 del 31.12.1994, pag. 1.

(6) GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.

(7) GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva  93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

(8) GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla  direttiva 93/68/CEE.

(9) GU L 131 del 27.5.1988, pag. 73. Direttiva modificata dalla direttiva  94/46/CE (GU L 268 del 19.10.1994, pag. 15).

(10) GU L 204 del 21.7.1998 pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva  98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

(11) GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.

(12) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.

(13) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.

(14) GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

(15) GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva  93/68/CE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

(16) GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla  direttiva 95/54/CE della Commissione (GU L 266 dell'8.11.1995, pag. 1).

(17) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72. Direttiva modificata dall'atto di  adesione del 1994.

 

 

 

 

ALLEGATO I

apparecchiature non contemplate dalla presente direttiva come indicato  nell'art. 1, par. 4   1. Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori ai sensi dell'articolo 1,  definizione 53, delle norme radio dell'Unione internazionale delle  telecomunicazioni (ITU), tranne se le apparecchiature si trovano in commercio; I kit di componenti destinati ad essere assemblati da radioamatori e le  apparecchiature in commercio modificate dai radioamatori e ad uso degli stessi  non sono considerati apparecchiature che si trovano in commercio.

2. Le apparecchiature ricomprese nell'ambito della direttiva 96/98/CE del  Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo(1); 3. Cablaggio; 4. Apparecchiature radio di sola ricezione utilizzate esclusivamente per  ricevere servizi di radiodiffusione sonora e televisiva; 5. Prodotti, attrezzature e elementi contemplati dall'articolo 2 del  regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente  l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore  dell'aviazione civile(2); 6. Apparecchiature e sistemi per la gestione del traffico aereo contemplati  dall'articolo 1 della direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993,  relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche  compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del  traffico aereo(3).

 

(1) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

(2) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento  (CE) n. 2176/96 della Commissione (GU L 291 del 14.11.1996, pag. 15).

(3) GU L 187 del 29.7.1993, pag. 52. Direttiva modificata da ultimo dalla  direttiva della Commissione 97/15/CE (GU L 95 del 10.4.1997, pag. 16).

 

 

 

 

ALLEGATO II

procedura di valutazione della conformità prevista dall'art. 10, par. 3 Modulo A (Controllo di fabbricazione interno)   1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo  mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al punto  2, si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti  della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante, o il suo mandatario  stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una  dichiarazione scritta di conformità.

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 4; il  fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a  disposizione delle autorità nazionali competenti di qualsiasi Stato membro, a  fini ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del  prodotto.

3. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti  nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica  incombe alla persona che immette il prodotto nel mercato comunitario.

4. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del  prodotto ai requisiti della direttiva; deve comprendere il progetto, la  fabbricazione ed il funzionamento del prodotto, e in particolare:

- la descrizione generale del prodotto;

- disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti,  sottounità, circuiti, ecc.; - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e  schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto; - un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in toto o in parte e  la descrizione e la spiegazione delle soluzioni adottate per soddisfare i  requisiti essenziali della direttiva qualora le norme di cui all'articolo 5 non  siano state applicate o non esistano; - i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.; - le relazioni sulle prove effettuate.

5. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di  conformità insieme con la documentazione tecnica.

6. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di  fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica  di cui al punto 2 e ai requisiti della direttiva che ad essi applicano.

 

 

 

 

ALLEGATO III

procedura di valutazione della conformità prevista dall'art. 10, par. 4 (Controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche dell'apparecchio) (1)   Il presente allegato corrisponde all'allegato II, completato dai seguenti  requisiti supplementari: Per ciascun tipo di apparecchio vengono effettuate, ad opera del fabbricante  o per suo conto, tutte le serie di prove radio essenziali. L'individuazione  delle serie di prove considerate essenziali è responsabilità di un organismo  notificato scelto dal fabbricante, salvo che le serie di prove siano definite  dalle norme armonizzate. L'organismo notificato tiene in debita considerazione  le decisioni precedenti, prese congiuntamente dagli organismi notificati.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona  responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio dichiara che le  prove sono state effettuate e che l'apparecchio soddisfa i requisiti  essenziali; nel corso del processo di fabbricazione egli appone il numero di  identificazione dell'organismo notificato.

 

(1) Allegato basato sul modulo A completato dai requisiti supplementari  adeguati al settore.

 

 

 

 

ALLEGATO IV

procedura di valutazione della conformità prevista dall'art. 10, par. 5 (Dossier tecnico di fabbricazione)   Il presente allegato corrisponde all'allegato III completato dal seguente  requisito supplementare: La documentazione tecnica descritta al punto 4 dell'allegato II e la  dichiarazione di conformità alle serie di prove radio essenziali di cui  all'allegato III costituiscono un dossier tecnico di fabbricazione.

Il fabbricante, il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona  responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio sottopone il dossier  a uno o più organismi notificati; ciascuno di tali organismi notificati deve  essere informato degli altri organismi che hanno ricevuto il dossier.

L'organismo notificato esamina il dossier e, se ritiene che non sia stato  adeguatamente dimostrato che i requisiti della presente direttiva siano stati  soddisfatti, esso può emettere un parere al fabbricante, al suo rappresentante  o alla persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio e ne  informa gli altri organismi notificati che hanno ricevuto il dossier. Tale  parere è emesso entro 4 settimane dalla ricezione del dossier da parte  dell'organismo notificato. L'apparecchio può essere immesso sul mercato alla  data della ricezione del parere o trascorso un periodo di quattro settimane,  fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 4 e dall'articolo 9,  paragrafo 5.

Il fabbricante, il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona  responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio tiene il dossier a  disposizione delle autorità nazionali competenti di qualsiasi Stato membro, a  fini ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione  dell'apparecchio.

 

 

 

 

ALLEGATO V

procedura di valutazione della conformità prevista dall'art. 10 Garanzia qualità totale   1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante che  soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i prodotti in  questione soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il  fabbricante appone i marchi di cui all'articolo 12, paragrafo 1 su ciascun  prodotto e redige una dichiarazione di conformità.

2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione,  la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo del prodotto secondo quanto  specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema  qualità ad un organismo notificato.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista; - la documentazione relativa al sistema qualità.

3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai  requisiti della direttiva ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e  le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo  sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.  Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere una  interpretazione uniforme delle misure e delle procedure nonché dei programmi,  schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle  responsabilità di gestione in materia di progettazione e di qualità dei  prodotti; - delle specifiche tecniche, incluse le norme e regolamentazioni tecniche  armonizzate nonché le specifiche delle prove che si intende applicare e,  qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 5,  paragrafo 1, dei mezzi che saranno utilizzati affinché i requisiti essenziali  della direttiva che si applicano ai prodotti siano rispettati; - delle tecniche di controllo e verifica della progettazione, dei processi e  degli interventi sistematici che verranno applicati alla progettazione dei  prodotti appartenenti alla categoria in questione; - delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità  e di garanzia qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno  effettuati; - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la  fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli  nonché, ove opportuno, dei risultati delle prove effettuate prima della  produzione; - dei mezzi atti a garantire che le attrezzature per le prove e gli esami  siano conformi ai requisiti per l'esecuzione delle prove necessarie; - della documentazione in materia di qualità, cioè i rapporti ispettivi e i  dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.; - dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia  di progettazione e di prodotto, nonché dell'efficacia di funzionamento del  sistema qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se  soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali  requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma  armonizzata.

L'organismo notificato valuta in particolare se il sistema controllo qualità  garantisce la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva alla luce  della pertinente documentazione fornita a norma dei punti 3.1 e 3.2, inclusi,  se del caso, i risultati delle prove fornite dal fabbricante.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un  esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di  valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le  conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal  sistema qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed  efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato  che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista del  sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema  qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3..2 o se è  necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica  deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della  decisione.

4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli  obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere a  fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e  deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità;

- la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione  "Progettazione" del sistema qualità, cioè i risultati di analisi, calcoli,  prove, ecc.; - la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione  "Fabbricazione" del sistema qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle  prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge a intervalli regolari verifiche ispettive  per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e  fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso  presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se  necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema  qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata  prova, un rapporto sulla prova stessa.

5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di  fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali: - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino:

- le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma;

- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4,  ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato metterà a disposizione degli altri organismi  notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi  qualità rilasciate o ritirate, compresi i riferimenti ai prodotti in  questione.

 

 

 

 

ALLEGATO VI

criteri minimi cui debbono attenersi gli stati membri nella designazione  degli organismi notificati ai sensi dell'art. 11, par. 1   1. L'organismo notificato, il suo direttore ed il personale responsabile  dell'esecuzione dei compiti per i quali l'organismo è stato designato non  devono essere progettisti, fabbricanti, fornitori o installatori di  apparecchiature radio o di apparecchiature terminali di telecomunicazione, né  gestori di reti o fornitori di servizi, né mandatari di una qualsiasi di tali  parti. Essi debbono essere indipendenti e non devono partecipare direttamente  alla progettazione, alla fabbricazione, alla commercializzazione o alla  manutenzione delle apparecchiature radio o delle apparecchiature terminali di  telecomunicazione, né rappresentare le parti che svolgono tali attività. Ciò  non esclude la possibilità di scambi di informazioni tecniche tra il  fabbricante e l'organismo notificato.

2. L'organismo notificato ed il suo personale devono svolgere i compiti per i  quali l'organismo è stato designato con la massima serietà professionale e  competenza tecnica e non devono subire alcuna pressione né avere incentivi,  soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sulla valutazione o  sui risultati di ispezioni, soprattutto da parte di persone o gruppi di persone  interessate a tali risultati.

3. L'organismo notificato deve disporre del personale e delle strutture  necessarie per poter svolgere adeguatamente le attività amministrative e  tecniche associate ai compiti per i quali è stato designato.

4. Il personale responsabile delle ispezioni deve possedere: - competenza tecnica e formazione professionale adeguate; - soddisfacente conoscenza delle caratteristiche delle prove o delle  ispezioni da svolgere ed adeguata esperienza di tali prove o ispezioni; - capacità di redigere certificati, note e rapporti per certificare  l'avvenuta esecuzione di prove o ispezioni.

5. Si deve garantire l'imparzialità del personale che effettua le ispezioni.  La retribuzione di tale personale non deve dipendere dal numero di prove o  ispezioni effettuate, né dai risultati delle stesse.

6. L'organismo notificato deve stipulare un'assicurazione contro i rischi di  responsabilità civile, salvo nel caso in cui tale responsabilità sia assunta  dallo Stato conformemente alla legislazione nazionale, oppure lo Stato membro  stesso ne sia direttamente responsabile.

7. Il personale dell'organismo notificato è tenuto ad osservare il segreto  professionale (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti  dello Stato in cui svolge le proprie attività) su tutte le informazioni  ricevute nell'esecuzione dei suoi compiti ai sensi della presente direttiva o  di tutte le disposizioni legislative nazionali di attuazione della medesima..

 

 

 

 

ALLEGATO VII

marcatura da apporre sulle apparecchiature di cui all'art. 12, par. 1   1. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE", secondo il  simbolo grafico (omissis) In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere  rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.

2. La marcatura CE ha un'altezza non inferiore a 5 mm, salvo quando ciò non è  possibile tenuto conto della natura dell'apparecchio.

3. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla sua placca di  identificazione. Inoltre, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio, se del  caso, e sulla documentazione che accompagna il prodotto.

4. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile.

5. L'identificatore di categoria dell'apparecchio assume la forma che la  Commissione decide secondo la procedura prevista nell'articolo 14.

Se del caso, esso include un elemento inteso a informare l'utente del fatto  che l'apparecchio utilizza bande di frequenza radio qualora il loro impiego non  sia armonizzato nell'insieme della Comunità europea.

Esso ha la stessa altezza delle iniziali "CE".

 

 

 

 

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della  Commissione   Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono l'importanza  del requisito concernente la prevenzione di danni alla rete o al suo  funzionamento che rechino un inaccettabile deterioramento del servizio, tenendo  conto in particolare della necessità di tutelare gli interessi dei  consumatori.

Pertanto, essi prendono atto del fatto che la Commissione valuterà  costantemente la situazione onde accertare se si tratti di un rischio frequente  e trovare in tal caso una soluzione appropriata a livello del comitato operante  in conformità della procedura di cui all'articolo 15.

Tale soluzione consisterà, ove del caso, nell'applicazione sistematica del  requisito fondamentale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b).

Inoltre, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che  la procedura sopra descritta si applica senza pregiudicare le possibilità  previste all'articolo 7, paragrafo 5, e lo sviluppo di meccanismi di  certificazione su base volontaria e marcatura intesi a prevenire il  deterioramento del servizio o danni alla rete.

 

 

 

 


MENU RADIO CHE PASSIONE

 

HOME PAGE