I0TVL
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La direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999,
riguardante "le apparecchiature radio e le apparecchiature
terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro
conformità" introduce una sostanziale novità nel campo del
commercio degli apparati radioamatoriali. Essa stabilisce infatti
che le apparecchiature radioamatoriali in
commercio devono essere omologate (salvo che non siano autocostruite o modificate dal radioamatore
stesso); ciò è indicato esplicitamente dall'allegato 1 della direttiva,
che elenca al punto 1, tra le apparecchiature non soggette ad obbligo
di omologazione, le "Apparecchiature radio utilizzate da
radioamatori ai sensi dell'articolo 1, definizione 53, delle norme
radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), tranne
se le apparecchiature si trovano in commercio". A questo proposito, sempre nello stesso punto,
precisa inoltre che "I kit di componenti destinati ad essere
assemblati da radioamatori e le apparecchiature in commercio modificate
dai radioamatori e ad uso degli stessi non sono considerati apparecchiature
che si trovano in commercio." Di seguito il testo integrale: IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA, visto il trattato che
istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista
la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e
sociale(2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189B del
trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di
conciliazione l'8 dicembre 1998, (1) considerando che il settore delle
apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di
telecomunicazione costituisce una componente fondamentale del mercato
delle telecomunicazioni, il quale è, a sua volta, un elemento chiave dell'economia
comunitaria; che le direttive applicabili al settore delle
apparecchiature terminali di telecomunicazione non sono più in grado di
adeguarsi ai cambiamenti previsti nel settore a seguito dell'avvento di
nuove tecnologie, degli sviluppi del mercato e della legislazione in
materia di reti; (2) considerando che, secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui
all'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo della creazione di un
mercato unico, aperto e concorrenziale delle apparecchiature di
telecomunicazione non può essere realizzato in modo sufficiente dagli
Stati membri e può, dunque, essere meglio conseguito dalla Comunità;
che le disposizioni della presente direttiva non vanno al di là di
quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo; (3)
considerando che gli Stati membri possono invocare l'articolo 36 del
trattato per escludere dalla presente direttiva alcune categorie di
apparecchiature; (4) considerando che la direttiva 98/13/CE(4) ha consolidato
le disposizioni relative alle apparecchiature terminali di
telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di
comunicazione via satellite, incluse le misure per il reciproco
riconoscimento della loro conformità; (5) considerando che detta direttiva non
contempla una sostanziale fascia del mercato delle apparecchiature
radio; (6) considerando che i beni di duplice uso sono soggetti al
regime comunitario di controllo delle esportazioni istituito dal
regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio(5); (7) considerando che il
vasto ambito di applicazione della presente direttiva richiede nuove
definizioni delle espressioni "apparecchiature radio" e
"apparecchiature terminali di telecomunicazione"; che un quadro
normativo idoneo a promuovere il mercato unico delle apparecchiature
radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione dovrebbe
consentire uno sviluppo degli investimenti, della fabbricazione e della
vendita al passo con l'evoluzione tecnologica e del mercato; (8) considerando
che, data la crescente importanza delle apparecchiature terminali di
telecomunicazione e delle reti che fanno uso di trasmissione via radio,
oltre che delle apparecchiature collegate attraverso collegamenti
cablati, qualsiasi regolamento relativo alla produzione, al commercio e
all'uso delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali
di telecomunicazione dovrebbe coprire entrambe le classi di tali
apparecchiature; (9) considerando che la direttiva 98/10/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del
regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e
sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente
concorrenziale(6), prevede che le autorità nazionali di regolamentazione
garantiscano la pubblicazione dettagliata delle specifiche relative
alle interfacce tecniche di accesso alla rete, al fine di garantire un
mercato concorrenziale della fornitura di apparecchiature terminali;
(10) considerando che gli obiettivi della direttiva 73/23/CEE del
Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione(7), sono
sufficienti per le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali
di telecomunicazione, ma senza applicazione dei limiti di tensione;
(11) considerando che i requisiti in materia di protezione relativi
alla compatibilità elettromagnetica, prescritti dalla direttiva
89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità
elettromagnetica(8), sono sufficienti per le apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali di telecomunicazione; (12) considerando che
il diritto comunitario prevede che gli ostacoli alla libera
circolazione delle merci all'interno della Comunità derivanti da
divergenze delle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione
dei prodotti possono giustificarsi solo nella misura in cui i requisiti
a livello nazionale siano necessari e proporzionati; che, pertanto,
l'armonizzazione delle legislazioni deve limitarsi alle disposizioni
necessarie a determinare i requisiti essenziali relativi alle apparecchiature
radio e alle apparecchiature terminali di telecomunicazione; (13)
considerando che i requisiti essenziali per una data categoria di
apparecchiature radio o apparecchiature terminali di telecomunicazione
dovrebbero dipendere dalla natura e dalle esigenze della categoria stessa;
che tali requisiti debbono essere applicati con discernimento, per non
frenare l'innovazione tecnologica o la risposta alle esigenze di una
libera economia di mercato; (14) considerando che si dovrebbe vigilare
attentamente a che le apparecchiature radio e le apparecchiature
terminali di telecomunicazione non costituiscano un inutile rischio per
la salute; (15) considerando che le telecomunicazioni sono importanti per il
benessere e l'occupazione delle persone disabili, che rappresentano una
quota rilevante e crescente della popolazione in Europa; che, pertanto,
le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di
telecomunicazione dovrebbero essere concepite, se del caso, in modo che
i disabili possano utilizzarle con un adattamento nullo o minimo; (16)
considerando che le apparecchiature radio e le apparecchiature
terminali di telecomunicazione possono offrire talune funzioni
necessarie per i servizi di emergenza; (17) considerando che potrebbe
essere necessario introdurre nelle apparecchiature radio e nelle
apparecchiature terminali di telecomunicazione alcune funzioni per
impedire che siano violati i dati personali e la vita privata
dell'utente e dell'abbonato e/o per evitare le frodi; (18) considerando che
in alcuni casi potrebbero essere necessari un'interazione via rete con
altri apparati ai sensi della presente direttiva e collegamenti con
interfacce del tipo appropriato in tutta la Comunità; (19) considerando che,
di conseguenza, dovrebbe essere possibile individuare ed aggiungere i
requisiti specifici essenziali sulla vita privata dell'utente, funzioni
per utenti disabili, funzioni per servizi di emergenza e/o funzioni per
evitare le frodi; (20) considerando il consenso esistente sul fatto che in un
mercato concorrenziale la certificazione volontaria e i sistemi di
marcatura elaborati dalle organizzazioni dei consumatori, dai
fabbricanti, dai gestori o dagli altri operatori dell'industria
contribuiscono alla qualità e sono validi strumenti per accrescere la fiducia
dei consumatori nei prodotti e nei servizi di telecomunicazione; che
gli Stati membri potrebbero sostenere tali sistemi; che siffatti
sistemi dovrebbero essere compatibili con le norme del trattato in
materia di concorrenza; (21) considerando che sarebbe necessario impedire il
verificarsi di un inaccettabile deterioramento del servizio per le
persone diverse dall'utente dell'apparecchiatura radio o
dell'apparecchiatura terminale di telecomunicazione; che i fabbricanti
di terminali dovrebbero costruire le apparecchiature in modo da
impedire che le reti subiscano danni che rechino un siffatto
deterioramento in condizioni di impiego normali; che occorrerebbe che i
gestori di reti le costruiscano in modo da non
obbligare i fabbricanti di apparecchiature terminali ad adottare
provvedimenti sproporzionati per prevenire danni alle reti; che
l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) dovrebbe
tenere debitamente conto di questo obiettivo all'atto dell'elaborazione
di norme relative all'accesso alle reti pubbliche; (22) considerando che
dovrebbe essere garantito l'utilizzo efficace dello spettro delle
radiofrequenze in modo da evitare interferenze dannose; che andrebbe
promosso, nella misura del possibile, un uso efficace, conforme agli
sviluppi più recenti, di risorse limitate quali, ad esempio, lo spettro
delle radiofrequenze; (23) considerando che le interfacce armonizzate
fra apparecchiature terminali e reti di telecomunicazione
contribuiscono a promuovere mercati competitivi sia per le
apparecchiature terminali sia per i servizi di rete; (24) considerando,
tuttavia, che i gestori di reti di telecomunicazioni pubbliche
dovrebbero avere la possibilità di definire le caratteristiche tecniche
delle loro interfacce, fatte salve le norme del trattato in materia di
concorrenza; che, di conseguenza, essi dovrebbero pubblicare specifiche
tecniche di tali interfacce accurate e adeguate per consentire ai produttori
di progettare apparecchiature terminali di telecomunicazione che soddisfino
i requisiti della presente direttiva; (25) considerando, tuttavia, che
le norme in materia di concorrenza contenute nel trattato e la
direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa
alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazione(9),
stabiliscono il principio di trattamento equo, trasparente e non
discriminatorio di tutte le specifiche tecniche che hanno implicazioni
normative; che, di conseguenza, spetta alla Comunità e agli Stati
membri, sentiti gli operatori economici, garantire l'equità del quadro
normativo creato dalla presente direttiva; (26) considerando che spetta
agli organismi di normalizzazione europei, in particolare all'ETSI,
garantire che le norme armonizzate siano adeguatamente aggiornate e
redatte in modo tale da offrire un'interpretazione inequivocabile; che
il mantenimento, l'interpretazione e l'attuazione delle norme
armonizzate costituiscono ambiti altamente specializzati e di crescente
complessità tecnica; che detti compiti esigono la partecipazione attiva
di esperti scelti fra gli operatori economici; che in alcune
circostanze potrebbe essere necessario fornire interpretazioni o
correzioni di norme armonizzate più urgenti di quanto non sia possibile
attraverso le normali procedure degli organismi di normalizzazione
europei che operano ai sensi della direttiva 98/34/CE, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche
e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione(10);
(27) considerando che è nel pubblico interesse disporre di norme
armonizzate a livello europeo, in relazione alla progettazione ed alla
produzione di apparecchiature radio e di apparecchiature terminali di
telecomunicazione; che il rispetto delle suddette norme pone in essere
una presunzione di conformità ai requisiti essenziali; che sono
consentiti altri mezzi per dimostrare la conformità ai requisiti
essenziali; (28) considerando che l'assegnazione degli identificatori
di categoria delle apparecchiature dovrebbe scaturire dalle competenze
della CEPT/ERC e degli organismi europei di normalizzazione competenti
in materia di radiocomunicazioni; che altre forme di cooperazione con
detti organismi devono essere incoraggiate nei limiti del possibile;
(29) considerando che, per consentire alla Commissione di seguire
efficacemente il controllo del mercato, gli Stati membri dovrebbero fornire
le pertinenti informazioni relative ai tipi di interfaccia, alle norme
armonizzate inadeguate o applicate non correttamente, agli organismi
notificati e alle autorità di sorveglianza; (30) considerando che gli
organismi notificati e le autorità di sorveglianza dovrebbero scambiare
informazioni sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature
terminali di telecomunicazione per una sorveglianza efficace del
mercato; che tale cooperazione dovrebbe avvalersi quanto più possibile
di mezzi elettronici; che, in particolare, tale cooperazione dovrebbe
consentire alle autorità nazionali di essere informate in merito alle
apparecchiature radio immesse sul loro mercato, che operano su bande di
frequenza non armonizzate nella Comunità; (31) considerando che i
fabbricanti dovrebbero notificare agli Stati membri l'intenzione di
immettere sul mercato un'apparecchiatura radio che utilizza bande di
frequenze la cui utilizzazione non è armonizzata nella Comunità; che
gli Stati membri devono pertanto istituire procedure per tale notifica;
che tali procedure dovrebbero essere adeguate e non dovrebbero
costituire procedure di valutazione della conformità aggiuntive a
quelle di cui agli allegati IV o V; che è auspicabile che dette
procedure di notifica siano armonizzate ed applicate di preferenza con mezzi
elettronici e mediante uno sportello unico; (32) considerando che le
apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di
telecomunicazione conformi ai requisiti essenziali corrispondenti
dovrebbero poter circolare liberamente; che tali apparecchiature
dovrebbero poter essere messe in servizio agli scopi previsti; che la
messa in servizio può essere subordinata ad autorizzazioni per l'uso
dello spettro delle radiofrequenze e la fornitura del servizio
interessato; (33) considerando che in occasione di fiere, esposizioni, ecc.,
deve essere possibile esporre apparecchiature radio e apparecchiature
terminali di telecomunicazione non conformi alla presente direttiva;
che le parti interessate dovrebbero tuttavia essere correttamente
informate del fatto che tali apparecchiature non sono conformi e non
possono essere acquistate nelle condizioni in cui si trovano; che gli
Stati membri hanno facoltà di limitare la messa in servizio, inclusa
l'accensione, delle apparecchiature radio esposte per ragioni legate a
un'utilizzazione efficace e appropriata dello spettro delle
radiofrequenze, alla prevenzione di interferenze nocive o a questioni
inerenti la salute pubblica; (34) considerando che le radiofrequenze sono
assegnate a livello nazionale e che, nella misura in cui non sono state
armonizzate, esse restano di competenza esclusiva degli Stati membri;
che è necessario prevedere una disposizione di salvaguardia che
consenta agli Stati membri, a norma dell'articolo 36 del trattato, di
vietare, limitare o chiedere il ritiro dal rispettivo mercato di
apparecchiature radio che hanno causato o che si presume
ragionevolmente causeranno in futuro interferenze dannose; che le
interferenze con le radiofrequenze assegnate a livello nazionale
costituiscono un valido motivo per cui gli Stati membri possono
decidere di adottare misure di salvaguardia; (35) considerando che i
fabbricanti sono responsabili in caso di danni causati da apparecchi
difettosi a norma delle disposizioni della direttiva 85/374/CEE del
Consiglio(11); che, a prescindere da ogni responsabilità in capo al
fabbricante, qualsiasi persona che importi nella Comunità un apparecchio
e che lo metta in vendita nell'ambito della propria attività economica
è responsabile ai sensi della medesima direttiva; che il fabbricante,
il suo rappresentante autorizzato o la persona responsabile
dell'immissione dell'apparecchio sul mercato comunitario sono responsabili
in virtù delle norme sulla responsabilità contrattuale e non vigenti
negli Stati membri; (36) considerando che le misure che è opportuno che gli
Stati membri o la Commissione adottino allorquando un'apparecchiatura
dichiarata conforme alle disposizioni della presente direttiva provoca
seri danni ad una rete o interferenze radio dannose verranno
determinate a norma dei principi generali del diritto comunitario, in
particolare dei principi di obiettività, di proporzionalità e di non
discriminazione; (37) considerando che il 22 luglio 1993 il Consiglio ha
adottato la decisione 93/465/CEE, concernente i moduli relativi alle
diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme
per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità,
da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica(12); che le
procedure di valutazione di conformità applicabili andrebbero scelte
preferibilmente tra quelle di cui ai moduli previsti dalla suddetta
decisione; (38) considerando che gli Stati membri possono esigere che gli
organismi notificati da essi designati e le loro autorità di
sorveglianza siano accreditati secondo appropriate norme europee; (39)
considerando che è opportuno che la conformità dell'apparecchiatura
radio o dell'apparecchiatura terminale di telecomunicazione ai requisiti
delle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE possa essere dimostrata mediante
le procedure definite in tali direttive, qualora gli apparecchi
rientrino nell'ambito di applicazione delle medesime; che, quindi, si
può far ricorso alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1,
della direttiva 89/336/CEE, se l'applicazione delle norme armonizzate
pone in essere una presunzione di conformità ai requisiti in materia di
protezione; che si può far ricorso alla procedura di cui all'articolo
10, paragrafo 2, se il fabbricante non ha applicato norme armonizzate o
se queste norme non esistono; (40) considerando che le imprese della Comunità
dovrebbero beneficiare di un accesso ai mercati dei paesi terzi
efficace e paragonabile e godervi di un trattamento simile a quello riservato
nella Comunità alle imprese appartenenti interamente o in maggioranza
ovvero effettivamente controllate da cittadini del paese terzo
interessato; (41) considerando che è opportuno istituire un comitato che
riunisca le parti direttamente coinvolte nell'applicazione della
regolamentazione delle apparecchiature radio e delle apparecchiature
terminali di telecomunicazione, in particolare gli organismi nazionali
preposti alla valutazione di conformità e quelli responsabili della
sorveglianza del mercato, per aiutare la Commissione ad ottenere
un'applicazione armonizzata e proporzionata delle disposizioni che
soddisfi le esigenze del mercato e del grande pubblico; che, nei casi
appropriati, sarebbe necessario consultare i rappresentanti dei gestori
nel settore della telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei
fabbricanti e dei fornitori di servizi; (42) considerando che il 20 dicembre
1994 è stato concluso un modus vivendi tra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione concernente le misure di attuazione di atti
adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del
trattato(13); (43) considerando che la Commissione dovrebbe sorvegliare
l'attuazione e l'applicazione pratica di questa e di altre direttive
pertinenti e prendere le iniziative atte a garantire che l'applicazione
di tutte le direttive pertinenti sia coordinata, al fine di evitare
perturbazioni delle apparecchiature di telecomunicazione, che possano
pregiudicare la salute umana o i beni; (44) considerando che il funzionamento
della presente direttiva andrebbe esaminato a tempo debito, in base
agli sviluppi del settore delle telecomunicazioni ed all'esperienza
acquisita nell'applicazione dei requisiti essenziali e delle procedure
di valutazione della conformità di cui alla presente direttiva; (45)
considerando che è necessario garantire che, a seguito delle modifiche
della regolamentazione, la transizione dal regime precedente sia graduale,
per evitare una destabilizzazione del mercato e l'incertezza del
diritto; (46) considerando che la presente direttiva sostituisce la
direttiva 98/13/CE, che andrebbe pertanto abrogata; che le direttive
73/23/CEE e 89/336/CEE non saranno più applicabili agli apparecchi
contemplati dalla presente direttiva, con l'eccezione dei requisiti in
materia di protezione e di sicurezza e di talune procedure di
valutazione della conformità, hanno
adottato la presente direttiva: CAPO I -
ASPETTI GENERALI Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo 1. La presente direttiva istituisce un quadro
normativo per l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la
messa in servizio nella Comunità delle apparecchiature radio e delle
apparecchiature terminali di telecomunicazione. 2. Allorché l'apparecchio di cui all'articolo 2,
lettera a), contiene, come parte integrante o accessoria: a) un
dispositivo medico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 93/42/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, riguardante i dispositivi medici(14), o b)
un dispositivo medico impiantatile attivo ai sensi dell'articolo 1
della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi medici impiantatili attivi(15),
l'apparecchio è disciplinato dalla presente direttiva, fatta salva
l'applicazione, rispettivamente, delle direttive 93/42/CEE e 90/385/CEE
relative ai dispositivi medici ed ai dispositivi medici impiantabili attivi.. 3. Allorché l'apparecchio costituisce un
componente o un'entità tecnica distinta di un veicolo ai sensi della
direttiva 72/245/CEE del Consiglio(16),
concernente le perturbazioni radioelettriche (compatibilità
elettromagnetica) dei veicoli o un componente o un'entità tecnica
distinta di un veicolo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva
92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione
dei veicoli a motore a due o a tre ruote(17), l'apparecchio è
disciplinato dalla presente direttiva, fatta salva l'applicazione,
rispettivamente, delle direttive 72/245/CEE e 92/61/CEE. 4. La presente direttiva non si applica alle
apparecchiature elencate nell'allegato I. 5. La presente direttiva non si applica agli
apparecchi usati esclusivamente nelle attività concernenti la pubblica
sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compresa la prosperità
economica dello Stato, nel caso di attività riguardanti questioni
connesse con la sicurezza dello Stato) e nelle attività dello Stato in
materia di diritto penale. Articolo 2 - Definizioni Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti
definizioni: a) "apparecchio": qualsiasi apparecchiatura che sia o
un'apparecchiatura radio o un'apparecchiatura terminale di
telecomunicazione o entrambe; b) "apparecchiatura terminale di
telecomunicazione": è un prodotto che consente la comunicazione, o
un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso in qualsiasi
modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di
telecomunicazione (vale a dire, di reti di telecomunicazione
utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di
telecomunicazione accessibili al pubblico); c) "apparecchiatura
radio": è il prodotto, o un suo componente essenziale, in grado di
comunicare mediante l'emissione e/o la ricezione di onde radio impiegando
lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali; d)
"onde radio": onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3000 GHz, propagate nello spazio senza guida artificiale; e)
"interfaccia": i) un punto terminale di rete, che costituisce un
punto di connessione materiale, tramite il quale l'utente può avere
accesso alla rete pubblica di telecomunicazione, e/o ii) un'interfaccia aria che specifica il cammino radio
tra le apparecchiature radio e le loro specifiche tecniche; f)
"categoria di apparecchiature": categoria che individua particolari
tipi di apparecchi che, ai sensi della presente direttiva, sono
considerati simili e che specifica a quali interfacce l'apparecchio è
destinato ad essere collegato. L'apparecchio può appartenere a più di
una categoria di apparecchiature; g) "dossier tecnico di
fabbricazione": è la documentazione che descrive l'apparecchio e
fornisce informazioni e spiegazioni su come sono stati rispettati i
requisiti essenziali applicabili; h) "norma armonizzata": è la
specificazione tecnica adottata da un organismo di normalizzazione
riconosciuto, in forza di un mandato della Commissione e secondo le
procedure definite dalla direttiva 98/34/CE allo scopo di stabilire un
"requisito europeo", al quale non è obbligatorio conformarsi; i)
"interferenze dannose": interferenze che pregiudicano il
funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di
sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono
ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente
alle normative comunitarie o nazionali applicabili. Articolo 3 - Requisiti essenziali 1.. I seguenti requisiti essenziali sono
applicabili a tutti gli apparecchi: a) la protezione della salute e della
sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli
obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla
direttiva 73/23/CEE, ma senza applicazione dei limiti minimi di
tensione; b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la
compatibilità elettromagnetica previsti dalla direttiva 89/336/CEE. 2. Inoltre, le apparecchiature radio sono
costruite in modo da utilizzare efficacemente lo spettro attribuito
alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali e le risorse orbitali,
evitando interferenze dannose. 3. Secondo la procedura di cui all'articolo 15,
la Commissione può stabilire che gli apparecchi all'interno di
determinate categorie o determinati tipi di apparecchi siano costruiti in modo da: a) interagire tramite reti con
altri apparecchi e poter essere collegati ad interfacce di tipo
appropriato all'interno della Comunità; e/o da b) non danneggiare la rete o
il suo funzionamento né abusare delle risorse della rete arrecando
quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; e/o da c)
contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati
personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato; e/o da d) supportare
funzioni speciali che consentano di evitare frodi; e/o da e) supportare
funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza; e/o
da f) supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di
utenti disabili, nel caso di determinati tipi di apparecchi. Articolo 4 - Notifica e pubblicazione delle
specifiche di interfaccia 1 Gli Stati membri notificano alla
Commissione le interfacce da essi
disciplinate, qualora non siano state notificate ai sensi delle
disposizioni della direttiva 98/34/CE. La Commissione, dopo aver
consultato il comitato secondo la procedura di cui all'articolo 15,
stabilisce l'equivalenza tra le interfacce notificate e assegna un identificatore di categoria delle apparecchiature,
che viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee. 2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i
tipi di interfaccia offerti in tale Stato dai gestori delle reti
pubbliche di telecomunicazione. Gli Stati membri provvedono affinché
tali gestori pubblichino le specifiche tecniche esatte ed adeguate di
tali interfacce prima di rendere disponibili al pubblico i servizi
forniti mediante dette interfacce, e pubblichino regolarmente le
specifiche aggiornate. Le specifiche debbono essere sufficientemente
dettagliate da consentire la progettazione di apparecchiature terminali
di telecomunicazione in grado di utilizzare tutti i servizi forniti
mediante l'interfaccia in questione. Le specifiche contengono, tra
l'altro, tutte le informazioni necessarie per consentire ai fabbricanti
di realizzare, a loro scelta, le prove necessarie per conformarsi ai
requisiti essenziali applicabili alle apparecchiature terminali di
telecomunicazione. Gli Stati membri provvedono affinché dette specifiche siano rese prontamente disponibili
da parte dei gestori. Articolo 5 - Norme armonizzate 1. Gli Stati membri presumono che gli apparecchi
conformi alle norme tecniche armonizzate, o a parte di esse, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati
sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono conformi ai
requisiti essenziali elencati nell'articolo 3, nella misura in cui
siano contemplati nelle dette norme armonizzate o in parte di esse. 2. Quando uno Stato membro o la Commissione
reputano che la conformità con una norma armonizzata non garantisce il
rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3 che detta norma
dovrebbe soddisfare, la Commissione o lo Stato membro si rivolgono al
comitato. 3. In caso di carenze delle norme armonizzate
rispetto ai requisiti essenziali, la Commissione, dopo aver consultato
il comitato e secondo la procedura di cui
all'articolo 14, può pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee orientamenti per l'interpretazione delle norme armonizzate
o le condizioni alle quali il rispetto di dette norme dà luogo a una
presunzione di conformità. Dopo aver consultato il comitato e secondo
la procedura di cui all'articolo 14, la
Commissione può revocare le norme armonizzate mediante la pubblicazione
di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 6 - Immissione
sul mercato 1. Gli Stati membri provvedono affinché gli
apparecchi siano immessi sul mercato soltanto se rispettano gli
opportuni requisiti essenziali di cui all'articolo 3, nonché le altre
disposizioni pertinenti della presente direttiva, quando sono
adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati ai
fini previsti. Essi non sono soggetti ad ulteriori disposizioni
nazionali per quanto riguarda l'immissione sul mercato. 2. Nell'adottare una decisione circa
l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3,
paragrafo 3, la Commissione determina la data di applicazione dei
requisiti. Se viene stabilito che una categoria
delle apparecchiature deve essere conforme ai particolari requisiti
essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, qualsiasi apparecchio
della categoria di apparecchiature in questione immesso sul mercato
prima della data di attuazione determinata dalla Commissione può
continuare ad essere immesso sul mercato per un periodo ragionevole. La
data di attuazione e il periodo saranno stabiliti dalla Commissione
secondo la procedura di cui all'articolo 14. 3. Gli Stati membri provvedono affinché il fabbricante
o la persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio
forniscano all'utente le informazioni sull'uso cui l'apparecchio è
destinato, unitamente alla dichiarazione di conformità ai requisiti
essenziali. Nel caso delle apparecchiature radio, tali informazioni
dovranno essere sufficienti per identificare sull'imballaggio o nelle
istruzioni per l'uso dell'apparecchio gli Stati membri o la zona
geografica all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura in
questione è destinata ad essere utilizzata e dovranno avvertire
l'utente attraverso le marcature sull'apparecchio di cui all'allegato
VII, paragrafo 5, di eventuali restrizioni o
richieste di autorizzazione necessarie per l'uso delle apparecchiature
radio in taluni Stati membri. Nel caso delle apparecchiature terminali
di telecomunicazioni, tali informazioni dovranno essere sufficienti per
individuare le interfacce delle reti pubbliche di telecomunicazioni cui
l'apparecchiatura è destinata a collegarsi. Per tutti gli apparecchi
tali informazioni devono essere esposte in maniera visibile. 4. Nel caso di un'apparecchiatura radio che
utilizzi bande di frequenza la cui utilizzazione non è armonizzata
nella Comunità, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità
o la persona responsabile dell'immissione dell'apparecchiatura sul
mercato notifica la propria intenzione di immettere l'apparecchiatura
sul mercato all'autorità nazionale che, nello Stato membro in
questione, è responsabile della gestione dello spettro delle radiofrequenze. Questa notifica è fatta non meno di quattro
settimane prima dell'inizio dell'immissione sul mercato e fornisce
informazioni circa le caratteristiche radio dell'apparecchiatura (in
particolare banda di frequenza, spaziatura tra i canali, tipo di
modulazione e potenza RF) e il numero d'identificazione dell'organismo
notificato di cui all'allegato IV o all'allegato V. Articolo 7 - Messa in
servizio e diritto di collegamento 1. Gli Stati membri
autorizzano la messa in servizio degli apparecchi per lo scopo cui sono
destinati se essi sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di
cui all'articolo 3 e alle altre disposizioni pertinenti della presente
direttiva. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 ed eventuali
condizioni connesse all'autorizzazione per la fornitura del servizio in
questione ai sensi della normativa comunitaria, gli Stati membri
possono limitare la messa in servizio di apparecchiature radio solo per
motivi connessi all'uso efficace ed appropriato dello spettro delle
radiofrequenze, per evitare interferenze dannose o per questioni di
sanità pubblica. 3. Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri
provvedono affinché i gestori di reti pubbliche di telecomunicazione
non rifiutino di collegare apparecchiature terminali di
telecomunicazione ad apposite interfacce per motivi tecnici, qualora
dette apparecchiature siano conformi ai requisiti di cui all'articolo
3. 4. Qualora uno Stato membro ritenga che un
apparecchio dichiarato conforme alla presente direttiva provochi seri
danni ad una rete o interferenze radio dannose, o disturbi la rete o il
suo funzionamento, il gestore può essere autorizzato a rifiutare o ad
interrompere il collegamento o a ritirare dal servizio tale
apparecchio. Gli Stati membri notificano dette autorizzazioni alla
Commissione, che convoca una riunione del comitato, il quale esprime un
parere in materia. Dopo aver consultato il comitato la Commissione può
avviare le procedure di cui all'articolo 5,
paragrafi 2 e 3. La Commissione e gli Stati membri possono inoltre
adottare altre misure opportune. 5. In caso di emergenza, l'operatore può
disinserire gli apparecchi, qualora la protezione della rete richieda
che l'apparecchiatura sia prontamente disinserita e qualora si possa
offrire senza indugi all'utente una soluzione alternativa, senza costi
a suo carico. L'operatore informa immediatamente l'autorità nazionale
responsabile dell'attuazione del paragrafo 4 e
dell'articolo 9. Articolo 8 - Libera circolazione degli apparecchi 1. Gli Stati membri non vietano, limitano o
impediscono l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro
territorio di apparecchi recanti la marcatura CE di cui all'allegato
VII che ne indica la conformità con tutte le disposizioni della presente
direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità di cui
al capo II. Ciò non pregiudica gli articoli 6,
paragrafo 4, 7, paragrafo 2, e 9, paragrafo 5. 2. In occasione di fiere, esposizioni,
dimostrazioni commerciali, ecc., gli Stati membri
non creano ostacoli all'esposizione di un apparecchio che non rispetti
la presente direttiva, purché un'indicazione visibile segnali
chiaramente che l'apparecchio non può essere commercializzato o messo
in servizio finché non sia reso conforme. 3. Qualora l'apparecchio sia soggetto ad altre
direttive che riguardano altri aspetti e prevedano altresì
l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima deve indicare che
l'apparecchio soddisfa anche le disposizioni di queste altre direttive.
Tuttavia, qualora una o più di queste direttive consentano al
fabbricante, per un periodo transitorio, di scegliere quali
disposizioni applicare, la marcatura CE
indicherà che l'apparecchio soddisfa esclusivamente le disposizioni
delle direttive applicate dal fabbricante. In questo caso, i
riferimenti a queste direttive, pubblicate nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, devono figurare nei documenti, avvisi o
istruzioni richieste da queste direttive e che accompagnano tali
prodotti. Articolo 9 - Salvaguardia 1. Qualora uno Stato membro accerti che un
apparecchio contemplato dalla presente direttiva non è conforme ai
requisiti della stessa, esso adotta tutti i provvedimenti necessari nel
proprio territorio per ritirare detto apparecchio dal mercato o dal
servizio, proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o
limitarne la libera circolazione. 2. Lo Stato membro interessato notifica
immediatamente alla Commissione ogni provvedimento di cui sopra,
indicandone i motivi e precisando se la non conformità sia dovuta: a) ad una non corretta applicazione delle
norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, b) a lacune delle
norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, c) al mancato rispetto
dei requisiti di cui all'articolo 3, laddove l'apparecchio non soddisfi
le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1. 3. Qualora i provvedimenti di cui al paragrafo 1
siano dovuti alla non corretta applicazione
delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o al
mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, laddove
l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate di cui all'articolo 5,
paragrafo 1, la Commissione consulta le parti interessate al più presto. La
Commissione comunica immediatamente agli Stati membri le sue conclusioni
e comunica se ritenga giustificati i
provvedimenti entro due mesi dalla notifica alla Commissione di detti
provvedimenti. 4. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia dovuta a lacune delle norme armonizzate di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione si rivolge al comitato
entro due mesi. Il comitato esprime un parere secondo la
procedura di cui all'articolo 14. Dopo tali consultazioni la
Commissione informa gli Stati membri delle sue conclusioni e se ritenga giustificata l'azione dello Stato membro. In
caso affermativo, ne informa senza indugio lo Stato membro ed avvia la
procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2. 5. a) Fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 6, uno Stato membro può, a norma del trattato e, in
particolare, dei suoi articoli 30 e 36,
adottare misure appropriate allo scopo di: i) vietare o limitare l'immissione
sul suo mercato; e/o ii) esigere il ritiro dal suo
mercato di apparecchiature radio, compresi tipi di apparecchiature radio, che
hanno causato o che si presume ragionevolmente causeranno in futuro
interferenze dannose, comprese interferenze con i servizi esistenti o
programmati sulle bande di frequenza nazionali assegnate. b) Allorché uno Stato membro adotta misure ai
sensi della lettera a), ne informa immediatamente la Commissione,
precisando le ragioni della loro adozione. 6. Qualora uno Stato membro notifichi alla
Commissione una misura di cui ai paragrafi 1 o 5, la Commissione
informa a sua volta gli altri Stati membri e consulta il comitato in
materia. Qualora, dopo tale consultazione, la Commissione
ritenga che: - la misura sia giustificata, ne informa immediatamente lo Stato
membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri; - la misura
sia ingiustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro e lo
invita a revocare la misura. 7. La Commissione tiene un registro dei casi
notificati dagli Stati membri, che essi
possono consultare su richiesta. CAPO II - VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ Articolo 10 - Procedure di valutazione della
conformità 1. Le procedure di valutazione della conformità
indicate nel presente articolo devono essere applicate per dimostrare
la conformità dell'apparecchio a tutti i requisiti essenziali
pertinenti definiti nell'articolo 3. 2. A scelta del fabbricante, la conformità
dell'apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'articolo
3, paragrafo 1, lettere a) e b), può essere dimostrata mediante
le procedure definite, rispettivamente, nelle direttive 73/23/CEE e
89/336/CEE, qualora l'apparecchio rientri nell'ambito di applicazione
di tali direttive in alternativa alle procedure indicate in prosieguo. 3. Le apparecchiature terminali di
telecomunicazione che non impiegano lo spettro assegnato alle
radiocomunicazioni terrestri/spaziali e le componenti di ricezione
delle apparecchiature radio sono sottoposte alle procedure descritte negli
allegati II, IV o V, a scelta del fabbricante. 4. Qualora il fabbricante abbia applicato le
norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le
apparecchiature radio non contemplate nel paragrafo 3 sono sottoposte a
una delle procedure descritte negli allegati III,
IV o V, a scelta del fabbricante. 5. Qualora il fabbricante non abbia applicato o abbia applicato solo in parte le norme armonizzate
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le apparecchiature radio non
contemplate nel paragrafo 3 del presente articolo sono sottoposte alle
procedure descritte nell'allegato IV o nell'allegato V, a scelta del
fabbricante. 6. I documenti e la corrispondenza relativi alle
procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi da 2 a 5
sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui viene applicata la procedura o in una lingua ammessa
dall'organismo notificato. Articolo 11 - Organismi notificati e autorità di
sorveglianza 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli
organismi da essi designati per lo svolgimento
dei compiti di cui all'articolo 10. Per individuare gli organismi da
designare gli Stati membri applicano i criteri stabiliti nell'allegato
VI. 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione
le autorità stabilite nel rispettivo territorio che devono svolgere i
compiti di sorveglianza connessi all'applicazione della presente
direttiva. 3. La Commissione pubblica nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee un elenco degli organismi notificati
accompagnato dai rispettivi numeri di identificazione e dai compiti
loro assegnati. Essa pubblica inoltre nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee un elenco delle autorità di sorveglianza. Gli Stati
membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per
aggiornare gli elenchi in questione. CAPO III - MARCATURA CE DI
CONFORMITÀ E ISCRIZIONI Articolo 12 - Marcatura
CE 1. L'apparecchio conforme a tutti i requisiti essenziali
pertinenti è contraddistinto dalla marcatura CE di conformità prevista
nell'allegato VII. Tale marcatura è apposta sotto la responsabilità del
fabbricante, del suo rappresentante autorizzato nella Comunità o della
persona responsabile dell'immissione dell'apparecchio sul mercato. Quando si ricorre alle procedure di cui agli
allegati III, IV o V, la marcatura è accompagnata dal numero di
identificazione dell'organismo notificato previsto nell'articolo 11,
paragrafo 1. Le apparecchiature radio sono inoltre accompagnate dall'identificatore della categoria di apparecchiature,
ove ne sia stato assegnato uno. È consentito apporre
sull'apparecchiatura altre marcature, purché non riducano la visibilità e
la leggibilità della marcatura CE di conformità. 2. Nessun apparecchio, sia esso conforme o meno
ai requisiti essenziali pertinenti, può recare marchi idonei a trarre
in inganno i terzi quanto al significato e alla forma della marcatura
CE di cui all'allegato VII. 3. Lo Stato membro competente adotta le misure
appropriate nei confronti di chi ha apposto una marcatura non conforme ai paragrafi 1 e 2. Se non è possibile identificare
la persona che ha apposto la marcatura, la misura appropriata può
essere adottata contro chi deteneva l'apparecchio al
momento in cui è stata riscontrata la non conformità. 4. L'apparecchio è contraddistinto dal
fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei
numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile
dell'immissione sul mercato. CAPO IV - IL COMITATO Articolo 13 - Istituzione
del comitato La Commissione è assistita da un comitato, il
comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del
mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM) composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da
un rappresentante della Commissione. Articolo 14 - Procedura del comitato consultivo 1. Il comitato è consultato sulle questioni
disciplinate dall'articolo 5, dall'articolo 6,
paragrafo 2, dall'articolo 7, paragrafo 4, dall'articolo 9, paragrafo
4, e dall'allegato VII, punto 5. 2. La Commissione consulta periodicamente il
comitato in merito all'attività di sorveglianza connessa
all'applicazione della presente direttiva e, se del caso, elabora gli
opportuni orientamenti. 3. Il rappresentante della Commissione sottopone
al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un
termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della
questione in esame, esprime il proprio parere sul progetto, ricorrendo,
se necessario, a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre,
ciascuno Stato membro ha facoltà di chiedere che la propria posizione
figuri a verbale. La Commissione tiene nella massima
considerazione il parere espresso dal comitato. Essa informa il
comitato del modo in cui ha tenuto conto del suo parere e decide entro
un mese dalla ricezione del parere. 4. La Commissione consulta periodicamente i
rappresentanti dei fornitori di reti di telecomunicazione, dei
consumatori e dei fabbricanti, e informa regolarmente il comitato del
risultato di dette consultazioni. Articolo 15 - Procedura
del comitato di regolamentazione 1. Fatte salve le disposizioni
dell'articolo 14, la seguente procedura si applica alle questioni
contemplate dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 4, paragrafo
1. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone
al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula
il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può
fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è
formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del
trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in
sede di comitato, viene attribuita ai voti dei
rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo
precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. La Commissione adotta le misure previste
qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al
parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone
senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da
prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se, allo scadere di un periodo di tre mesi dalla
data del rinvio al Consiglio, il Consiglio non ha deliberato la
Commissione adotta le misure proposte. CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 16 - Paesi terzi 1. Gli Stati membri possono informare la
Commissione delle difficoltà di ordine generale incontrate, giuridiche
o pratiche, da imprese comunitarie con riguardo all'immissione sul
mercato di paesi terzi, che siano state loro
segnalate. 2. Qualora venga informata
di siffatte difficoltà, la Commissione può, se necessario, presentare
al Consiglio proposte relative ad un appropriato mandato di negoziato
al fine di ottenere diritti paragonabili per le imprese comunitarie in
tali paesi terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata. 3. Le misure decise a norma del paragrafo 2
lasciano impregiudicati gli obblighi della
Comunità e degli Stati membri derivanti da accordi internazionali in
materia. Articolo 17 - Riesame e
relazione Per la prima volta entro il 7 ottobre 2000, e
successivamente ogni tre anni, la Commissione
analizza l'applicazione della presente direttiva e presenta una
relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione indica, tra l'altro, i progressi compiuti nella
elaborazione delle norme pertinenti, nonché i problemi eventualmente
insorti nel corso dell'applicazione; descrive le attività del comitato,
valuta i progressi compiuti nella realizzazione, a livello comunitario,
di un mercato aperto e concorrenziale degli apparecchi ed esamina come
debba essere sviluppato il quadro normativo per l'immissione sul
mercato e la messa in servizio degli apparecchi allo scopo di: a) garantire
la realizzazione di un sistema coerente a livello comunitario per tutti
gli apparecchi; b) agevolare la convergenza dei settori delle
telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie
dell'informazione; c) consentire l'armonizzazione di misure normative a
livello internazionale.. In particolare, la reazione esamina se siano ancora necessari requisiti essenziali per
tutte le categorie di apparecchi interessati e se le procedure di cui
all'allegato IV, terzo comma, siano adeguate per garantire che i
requisiti essenziali sono soddisfatti per gli apparecchi contemplati da detto
allegato. Se del caso, nella relazione possono essere proposte ulteriori
misure per la piena realizzazione dell'obiettivo della direttiva. Articolo 18 - Disposizioni transitorie 1. Le norme tecniche previste nella direttiva
73/23/CEE o nella direttiva 89/336/CEE i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee possono costituire la base per la presunzione di
conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
lettere a) e b). Le regolamentazioni tecniche comuni previste nella
direttiva 98/13/CE, i cui riferimenti siano
stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,
possono costituire la base per la presunzione di conformità agli altri
requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3. La Commissione
pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco di
riferimenti a dette norme, immediatamente dopo l'entrata in vigore
della presente direttiva. 2. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione
sul mercato e la messa in servizio di apparecchi che ottemperano alle
disposizioni della direttiva 98/13/CE o alle norme in vigore nel loro
territorio, immessi per la prima volta sul mercato anteriormente
all'entrata in vigore della presente direttiva o entro due anni dalla
data di entrata in vigore di quest'ultima. 3. Fatti salvi i requisiti essenziali di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono, chiedere di
continuare ad esigere, per un periodo massimo di trenta mesi dopo la
data menzionata nell'articolo 19, paragrafo 1, prima frase e ai sensi
delle disposizioni del trattato, che le apparecchiature terminali di
telecomunicazione non abbiano la possibilità di recare un inaccettabile
deterioramento di un servizio di telefonia vocale accessibile
nell'ambito di un servizio universale, quale definito dalla direttiva
98/10/CE. Lo Stato membro comunica alla Commissione i
motivi per cui chiede di continuare ad esigere
tale requisito, la data entro la quale per il servizio interessato non
sarà più necessario il requisito e le misure previste per rispettare
tale scadenza. La Commissione esamina la richiesta tenendo conto della
situazione particolare dello Stato membro e dell'esigenza di garantire
un quadro normativo coerente a livello comunitario e comunica allo
Stato membro se ritiene che la situazione particolare in detto Stato
membro giustifichi il mantenimento del requisito e, in caso
affermativo, fino a quando sia giustificato mantenerlo. Articolo 19 - Recepimento 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano
anteriormente al 7 aprile 2000 le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi
applicano queste disposizioni a decorrere dall'8 aprile 2000. Quando gli Stati membri adottano tali misure,
esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale.
Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
le principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 20 - Abrogazione 1. La direttiva 98/13/CE
è abrogata a decorrere dall'8 aprile 2000. 2. La presente direttiva non è una direttiva
specifica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2,
della direttiva 89/336/CEE. A decorrere dall'8 aprile 2000 agli
apparecchi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente
direttiva non si applicano le disposizioni della direttiva 89/336/CEE,
tranne i requisiti in materia di protezione di cui
all'articolo 4 e all'allegato III e la procedura di valutazione
della conformità di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e
all'allegato I della direttiva 89/336/CEE. 3. A decorrere dall'8 aprile 2000 agli
apparecchi che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente
direttiva non si applicano le disposizioni della direttiva 73/23/CEE, tranne
gli obiettivi in materia di requisiti di sicurezza di
cui all'articolo 2 e all'allegato I e la procedura di valutazione
della conformità di cui agli allegati III, parte B, e IV della
direttiva 73/23/CEE. Articolo 21 - Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il giorno
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 22 - Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva. Fatto a Bruxelles, addì
9 marzo 1999. Per il Parlamento europeo Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il Presidente W.
RIESTER (1) GU
C 248 del 14.8.1997, pag. 4. (2) GU
C 73 del 9.3.1998, pag. 10. (3)
Parere del Parlamento europeo del 29 gennaio 1998 (GU C 56 del
23.2.1998, pag. 27), posizione comune del Consiglio dell'8 giugno 1998
(GU C 227 del 20.7.1998, pag. 37) e decisione del Parlamento europeo
del 6 ottobre 1998 (GU C 328 del 26.10.1998, pag. 32). Decisione del
Consiglio del 25 gennaio 1999 e decisione del Parlamento europeo del 10
febbraio 1999. (4) GU
L 74 del 12.3.1998, pag. 1. (5) GU
L 367 del 31.12.1994, pag. 1. (6) GU
L 101 dell'1.4.1998, pag. 24. (7) GU
L 77 del 26.3.1973, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE
(GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1). (8) GU
L 139 del 23.5.1989, pag. 19. Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 93/68/CEE. (9) GU
L 131 del 27.5.1988, pag. 73. Direttiva modificata dalla direttiva
94/46/CE (GU L 268 del 19.10.1994, pag. 15). (10) GU
L 204 del 21.7.1998 pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva
98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18). (11) GU
L 210 del 7.8.1985, pag. 29. (12) GU
L 220 del 30.8.1993, pag. 23. (13) GU
C 102 del 4.4.1996, pag. 1. (14) GU
L 169 del 12.7.1993, pag. 1. (15) GU
L 189 del 20.7.1990, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva
93/68/CE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1). (16) GU
L 152 del 6.7.1972, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 95/54/CE della Commissione (GU L 266 dell'8.11.1995,
pag. 1). (17) GU
L 225 del 10.8.1992, pag. 72. Direttiva modificata dall'atto di
adesione del 1994. ALLEGATO I apparecchiature non
contemplate dalla presente direttiva come indicato nell'art. 1, par.
4 1. Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori ai sensi
dell'articolo 1, definizione 53, delle norme
radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), tranne
se le apparecchiature si trovano in commercio; I kit di componenti destinati
ad essere assemblati da radioamatori e le apparecchiature in commercio
modificate dai radioamatori e ad uso degli stessi non sono considerati
apparecchiature che si trovano in commercio. 2. Le apparecchiature ricomprese
nell'ambito della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre
1996, sull'equipaggiamento marittimo(1); 3. Cablaggio; 4. Apparecchiature
radio di sola ricezione utilizzate esclusivamente per ricevere servizi
di radiodiffusione sonora e televisiva; 5. Prodotti, attrezzature e elementi
contemplati dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del
Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole
tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione
civile(2); 6. Apparecchiature e sistemi per la gestione del traffico aereo contemplati
dall'articolo 1 della direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di
specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di
sistemi per la gestione del traffico aereo(3). (1) GU
L 46 del 17.2.1997, pag. 25. (2) GU
L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento
(CE) n. 2176/96 della Commissione (GU L 291 del
14.11.1996, pag. 15). (3) GU
L 187 del 29.7.1993, pag. 52. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva della Commissione 97/15/CE (GU L 95 del
10.4.1997, pag. 16). ALLEGATO II procedura di
valutazione della conformità prevista dall'art. 10, par. 3 Modulo A
(Controllo di fabbricazione interno) 1. Il presente modulo
descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2,
si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i
requisiti della direttiva ad essi applicabili.
Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la
marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di
conformità. 2. Il fabbricante prepara la
documentazione tecnica descritta al punto 4; il fabbricante o il
suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle
autorità nazionali competenti di qualsiasi Stato membro, a fini
ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del
prodotto. 3. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo
mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a
disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona che immette
il prodotto nel mercato comunitario. 4. La documentazione tecnica deve consentire di
valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva; deve
comprendere il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del
prodotto, e in particolare: - la descrizione generale del prodotto; - disegni di progettazione e fabbricazione
nonché schemi di componenti, sottounità,
circuiti, ecc.; - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere
tali disegni e schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in toto o in parte e la descrizione e la spiegazione
delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della
direttiva qualora le norme di cui all'articolo 5 non siano state
applicate o non esistano; - i risultati dei calcoli di progetto e dei
controlli svolti, ecc.; - le relazioni sulle prove effettuate. 5. Il fabbricante o il suo mandatario conserva
copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione
tecnica. 6. Il fabbricante adotta tutte le misure
necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la
conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e
ai requisiti della direttiva che ad essi applicano. ALLEGATO III procedura di
valutazione della conformità prevista dall'art. 10, par. 4 (Controllo di
fabbricazione interno, più prove specifiche dell'apparecchio) (1)
Il presente allegato corrisponde all'allegato II, completato dai
seguenti requisiti supplementari: Per ciascun tipo di apparecchio
vengono effettuate, ad opera del fabbricante o per suo conto, tutte le
serie di prove radio essenziali. L'individuazione delle serie di prove
considerate essenziali è responsabilità di un organismo notificato
scelto dal fabbricante, salvo che le serie di prove siano
definite dalle norme armonizzate. L'organismo notificato tiene
in debita considerazione le decisioni precedenti, prese congiuntamente
dagli organismi notificati. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità o la persona responsabile per l'immissione sul mercato
dell'apparecchio dichiara che le prove sono state effettuate e che
l'apparecchio soddisfa i requisiti essenziali; nel corso del processo
di fabbricazione egli appone il numero di identificazione
dell'organismo notificato. (1)
Allegato basato sul modulo A completato dai requisiti supplementari
adeguati al settore. ALLEGATO IV procedura di
valutazione della conformità prevista dall'art. 10, par. 5 (Dossier tecnico
di fabbricazione) Il presente allegato corrisponde all'allegato
III completato dal seguente requisito supplementare: La documentazione
tecnica descritta al punto 4 dell'allegato II e la dichiarazione di
conformità alle serie di prove radio essenziali di cui all'allegato III
costituiscono un dossier tecnico di fabbricazione. Il fabbricante, il suo mandatario stabilito
nella Comunità o la persona responsabile dell'immissione sul mercato
dell'apparecchio sottopone il dossier a uno o più organismi notificati;
ciascuno di tali organismi notificati deve essere informato degli altri
organismi che hanno ricevuto il dossier. L'organismo notificato esamina il dossier e, se
ritiene che non sia stato adeguatamente dimostrato che i requisiti
della presente direttiva siano stati soddisfatti, esso può emettere un
parere al fabbricante, al suo rappresentante o alla persona
responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio e ne informa
gli altri organismi notificati che hanno ricevuto il dossier. Tale
parere è emesso entro 4 settimane dalla ricezione del dossier da parte
dell'organismo notificato. L'apparecchio può essere immesso sul mercato
alla data della ricezione del parere o trascorso un periodo di quattro
settimane, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 6, paragrafo 4 e dall'articolo 9, paragrafo 5. Il fabbricante, il suo mandatario stabilito
nella Comunità o la persona responsabile per l'immissione sul mercato
dell'apparecchio tiene il dossier a disposizione delle autorità
nazionali competenti di qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per
almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio. ALLEGATO V procedura di
valutazione della conformità prevista dall'art. 10 Garanzia qualità
totale 1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui il
fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e
dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti della
direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante
appone i marchi di cui all'articolo 12, paragrafo 1 su ciascun prodotto
e redige una dichiarazione di conformità. 2. Il fabbricante applica un sistema qualità
approvato per la progettazione, la
fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo del prodotto secondo
quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al
punto 4. 3. Sistema qualità 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di
valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato. La domanda deve contenere: - tutte le informazioni utili sulla categoria di
prodotti prevista; - la documentazione relativa al sistema qualità. 3.2. Il sistema qualità deve garantire la
conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le
disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo
sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni
scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve
permettere una interpretazione uniforme delle misure e delle procedure
nonché dei programmi, schemi, manuali e
rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in
particolare un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualità, della
struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di
progettazione e di qualità dei prodotti; - delle specifiche tecniche,
incluse le norme e regolamentazioni tecniche armonizzate nonché le
specifiche delle prove che si intende applicare e,
qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo
5, paragrafo 1, dei mezzi che saranno utilizzati affinché i requisiti
essenziali della direttiva che si applicano ai prodotti siano
rispettati; - delle tecniche di controllo e verifica della progettazione, dei
processi e degli interventi sistematici che verranno applicati alla
progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione; -
delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della
qualità e di garanzia qualità, dei processi e degli interventi
sistematici che saranno effettuati; - degli esami e delle prove che
saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con
indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli nonché, ove
opportuno, dei risultati delle prove effettuate prima della produzione;
- dei mezzi atti a garantire che le attrezzature per le prove e gli
esami siano conformi ai requisiti per l'esecuzione delle prove
necessarie; - della documentazione in materia di qualità, cioè i rapporti
ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del
personale, ecc.; - dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità
richiesta in materia di progettazione e di prodotto, nonché
dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema
qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso
presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che
soddisfano la corrispondente norma armonizzata. L'organismo notificato valuta in particolare se
il sistema controllo qualità garantisce la conformità dei prodotti ai
requisiti della direttiva alla luce della pertinente documentazione
fornita a norma dei punti 3.1 e 3.2, inclusi,
se del caso, i risultati delle prove fornite dal fabbricante. Nel gruppo incaricato della valutazione deve
essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto
della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una
visita agli impianti del fabbricante. La decisione viene
notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni
dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli
obblighi derivanti dal sistema qualità approvato ed a fare in modo che
esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario tengono
informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di
qualsiasi modifica prevista del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche
proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare
i requisiti di cui al punto 3..2 o se è
necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione
al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e
la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità
dell'organismo notificato. 4.1. La sorveglianza deve garantire che il
fabbricante soddisfi tutti gli obblighi
derivanti dal sistema qualità approvato. 4.2. Il fabbricante deve consentire
all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di
progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo
tutte le necessarie informazioni, in particolare: - la documentazione relativa al sistema qualità; - la documentazione in materia di qualità prevista
dalla sezione "Progettazione" del sistema qualità, cioè i
risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.; -
la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione
"Fabbricazione" del sistema qualità, cioè i rapporti ispettivi e i
dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge a intervalli
regolari verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante
mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un
rapporto sulle verifiche effettuate. 4.4. L'organismo notificato può anche effettuare
visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo
procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare
il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al
fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un
rapporto sulla prova stessa. 5. Il fabbricante, per almeno
dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto,
tiene a disposizione delle autorità nazionali: - la documentazione di cui al
punto 3.1, secondo trattino: - le modifiche di cui al punto 3.4, secondo
comma; - le decisioni e i rapporti dell'organismo
notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e
ai punti 4.3 e 4.4. 6. Ogni organismo notificato metterà a
disposizione degli altri organismi notificati le opportune informazioni
riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o ritirate,
compresi i riferimenti ai prodotti in questione. ALLEGATO VI criteri
minimi cui debbono attenersi gli stati membri nella designazione degli
organismi notificati ai sensi dell'art. 11, par. 1 1. L'organismo
notificato, il suo direttore ed il personale responsabile
dell'esecuzione dei compiti per i quali l'organismo è stato designato
non devono essere progettisti, fabbricanti, fornitori o installatori
di apparecchiature radio o di apparecchiature terminali di
telecomunicazione, né gestori di reti o fornitori di servizi, né
mandatari di una qualsiasi di tali parti. Essi debbono essere
indipendenti e non devono partecipare direttamente alla progettazione,
alla fabbricazione, alla commercializzazione o alla manutenzione delle
apparecchiature radio o delle apparecchiature terminali di
telecomunicazione, né rappresentare le parti che svolgono tali attività. Ciò
non esclude la possibilità di scambi di informazioni tecniche tra il
fabbricante e l'organismo notificato. 2. L'organismo notificato ed il suo personale
devono svolgere i compiti per i quali l'organismo è stato designato con
la massima serietà professionale e competenza tecnica e non devono
subire alcuna pressione né avere incentivi,
soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sulla valutazione
o sui risultati di ispezioni, soprattutto da parte di persone o gruppi
di persone interessate a tali risultati. 3. L'organismo notificato deve disporre del
personale e delle strutture necessarie per poter svolgere adeguatamente
le attività amministrative e tecniche associate ai compiti per i quali è stato designato. 4. Il personale responsabile delle ispezioni
deve possedere: - competenza tecnica e formazione professionale adeguate; -
soddisfacente conoscenza delle caratteristiche delle prove o delle
ispezioni da svolgere ed adeguata esperienza di tali prove o ispezioni; -
capacità di redigere certificati, note e rapporti
per certificare l'avvenuta esecuzione di prove o ispezioni. 5. Si deve garantire l'imparzialità del
personale che effettua le ispezioni. La retribuzione di tale personale
non deve dipendere dal numero di prove o ispezioni effettuate, né dai
risultati delle stesse. 6. L'organismo notificato deve stipulare
un'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile, salvo nel
caso in cui tale responsabilità sia assunta dallo Stato conformemente
alla legislazione nazionale, oppure lo Stato membro stesso ne sia
direttamente responsabile. 7. Il personale dell'organismo notificato è
tenuto ad osservare il segreto professionale (tranne nei confronti
delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui svolge le
proprie attività) su tutte le informazioni ricevute nell'esecuzione dei
suoi compiti ai sensi della presente direttiva o di tutte le
disposizioni legislative nazionali di attuazione della medesima.. ALLEGATO VII marcatura da
apporre sulle apparecchiature di cui all'art. 12, par. 1 1. La
marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE",
secondo il simbolo grafico (omissis) In caso di riduzione o di
ingrandimento della marcatura CE, devono
essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra. 2. La marcatura CE ha
un'altezza non inferiore a 5 mm, salvo quando ciò non è possibile
tenuto conto della natura dell'apparecchio. 3. La marcatura CE è
apposta sul prodotto o sulla sua placca di identificazione. Inoltre, la
marcatura CE è apposta sull'imballaggio, se
del caso, e sulla documentazione che accompagna il prodotto. 4. La marcatura CE è
apposta in modo visibile, leggibile e indelebile. 5. L'identificatore di
categoria dell'apparecchio assume la forma che la Commissione decide
secondo la procedura prevista nell'articolo 14. Se del caso, esso include un elemento inteso a
informare l'utente del fatto che l'apparecchio utilizza bande di
frequenza radio qualora il loro impiego non sia armonizzato
nell'insieme della Comunità europea. Esso ha la stessa altezza delle iniziali
"CE". Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo,
del Consiglio e della Commissione Il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione riconoscono l'importanza del requisito
concernente la prevenzione di danni alla rete o al suo funzionamento
che rechino un inaccettabile deterioramento del
servizio, tenendo conto in particolare della necessità di tutelare gli
interessi dei consumatori. Pertanto, essi prendono atto del fatto che la
Commissione valuterà costantemente la situazione onde accertare se si tratti di un rischio frequente e trovare in tal caso
una soluzione appropriata a livello del comitato operante in conformità
della procedura di cui all'articolo 15. Tale soluzione consisterà, ove del caso,
nell'applicazione sistematica del requisito fondamentale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b). Inoltre, il Parlamento europeo, il Consiglio e
la Commissione dichiarano che la procedura sopra descritta si applica
senza pregiudicare le possibilità previste all'articolo 7, paragrafo 5,
e lo sviluppo di meccanismi di certificazione su base
volontaria e marcatura intesi a prevenire il deterioramento del
servizio o danni alla rete. |
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